Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2025 del 24/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
Il committente aveva chiesto la risoluzione di un contratto di appalto relativo a lavori di rifinitura di un fabbricato, con condanna dell'appaltatore al pagamento della penale giornaliera per il ritardo e al risarcimento dei danni. Il convenuto aveva eccepito che la pretesa fosse già coperta da giudicato in forza di un precedente decreto ingiuntivo divenuto definitivo per estinzione del giudizio di opposizione, oltre a sollevare altre eccezioni (nullità della clausola penale, prescrizione, riduzione della penale). Il Tribunale aveva rigettato la domanda, e la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto dei requisiti dell'art. 342 c.p.c., ritenendo che l'atto non indicasse specificamente le parti della sentenza impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti e la rilevanza delle doglianze. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 310 e 305 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., assumendo che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non potesse produrre giudicato sostanziale sulle domande già ivi proposte; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello nonostante esso contenesse censure specifiche; 3) omessa pronuncia e omessa valutazione di fatti decisivi in relazione alla querela di falso e alla documentazione prodotta; 4) violazione dell'art. 324 c.p.c., per estensione indebita del giudicato anche alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione e non esaminata nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia interpretato in modo eccessivamente formalistico l'art. 342 c.p.c. Il giudizio di appello deve essere condotto in una prospettiva di revisio prioris instantiae e può essere dichiarato inammissibile solo quando manchi una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze. Nel caso concreto, la lettura dell'atto di appello, anche mediante accesso al fascicolo, mostrava che le censure erano sufficientemente specifiche e che l'appellante aveva contrastato le ragioni del primo giudice. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'estinzione del giudizio non produca effetti sostanziali di giudicato sulle domande ivi formulate.
Richiamato dal ricorrente nel medesimo argomento sulla cessazione degli effetti processuali del giudizio estinto.
art. 24 Cost.
Invocato a tutela del diritto di difesa e dell'esame nel merito della pretesa.
La Corte afferma che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, ma senza formalismi e senza necessità di un progetto alternativo di decisione; l'appello non può essere dichiarato inammissibile se la parte volitiva e quella argomentativa consentono di comprendere le critiche alla sentenza.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'esigenza di corretta motivazione e di giusto processo nella valutazione dell'appello.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'estensione del giudicato oltre i limiti del provvedimento monitorio.
Cass. SU 27199/2017
"gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"
È il principio di diritto richiamato e applicato per respingere un'interpretazione eccessivamente formalistica dell'art. 342 c.p.c.
Cass. 40560/2021
Richiamata come precedente conforme al criterio non formalistico dell'art. 342 c.p.c.
Cass. 21401/2021
Richiamata come precedente conforme al criterio non formalistico dell'art. 342 c.p.c.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile solo se l'atto non consente di individuare con chiarezza le questioni e i punti della decisione impugnati e le ragioni di critica; non è richiesta la redazione di un atto formalmente sacramentale o di un progetto alternativo di sentenza.
- Il giudice d'appello deve privilegiare, ove possibile, una decisione di merito: l'inammissibilità è una soluzione eccezionale, giustificata solo quando difettino davvero i presupposti per la revisione della decisione di primo grado.
- Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la sufficienza della specificità dei motivi va valutata in concreto sul contenuto effettivo dell'atto di appello, non con lettura eccessivamente analitica o formalistica.
- Se il motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito o della preclusione di giudicato.
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