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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23806/2025 del 24/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta dal consorzio cooperativo, ammettendo il credito per Euro 2.403.195,03 in collocazione privilegiata. Il creditore ha poi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la procedura ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un atto transattivo con rinuncia espressa sia al ricorso principale sia a quello incidentale, con autorizzazione dell’autorità di vigilanza a rinunciare al ricorso incidentale alle condizioni previste dalla transazione.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi, conseguente alla transazione intervenuta tra le parti, e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione ai sensi dell’art. 391, comma 1, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, rilevando che l’adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite e che, comunque, le parti avevano pattuito la compensazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione del giudizio di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1751-bis n. 5 c.c.

    collocazione privilegiata ex art. 1751 bis n. 5 c.c.

    La norma è richiamata solo per indicare il titolo di privilegio riconosciuto al credito ammesso allo stato passivo dal tribunale.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso, depositata in giudizio e riferita a entrambe le impugnazioni a seguito di transazione, determina l’estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater

    In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato per la parte impugnante non vittoriosa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, quando validamente formalizzata nel corso del giudizio di cassazione, comporta l’estinzione del processo.
  • Se la rinuncia al ricorso è accettata o vi è adesione della controparte, la Corte non provvede sulle spese di lite, specie quando le parti abbiano già convenuto la compensazione.
  • L’estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia esclude l’applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto per l’impugnante non vittorioso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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