Cassazione Penale, Sentenza n. 797/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. per presunta indebita compensazione di crediti inesistenti per €70.919,03 (art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e art.17 d.lgs. n. 241/1997). La ricorrente denunciava carenza di autonoma motivazione del provvedimento genetico, contestando che il G.I.P. avesse fatto un mero rinvio per relationem alle informative di polizia giudiziaria senza compiere un effettivo vaglio della sua posizione; sosteneva inoltre che il Tribunale del riesame non poteva integrare una motivazione inesistente in violazione dell'art. 324 co.7 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha correttamente esercitato il potere integrativo perché il decreto del G.I.P. conteneva una valutazione autonoma apprezzabile (non una sterile adesione alle informative), e che la motivazione per relationem è legittima se rispettati i requisiti giurisprudenziali (atto di riferimento legittimo e conosciuto, dimostrazione che il giudice ha preso cognizione e collegamento con le posizioni individuali). Inoltre la Corte ha osservato che, in presenza di posizioni analoghe e di un meccanismo illecito unitario, è ammessa una motivazione unitaria. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento procedurale per il ricorso al Tribunale del riesame contro provvedimenti cautelari; usata in assorbimento procedurale del riesame
art. 10‑quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale richiamata quale contestazione sostanziale (indebita compensazione/uso di crediti inesistenti) a carico della ricorrente
Normativa tributaria sul meccanismo di compensazione dei crediti, ritenuta violata per l'utilizzo di crediti inesistenti
art. 606 co.1 lett. b) cod.proc.pen.
Ragione di censura in cassazione evocata dalla ricorrente (vizio di motivazione) ai sensi delle ipotesi di ricorso per cassazione
artt. 125 co.3 e 292 co.2 lett. c) cod.proc.pen.
Norme processuali richiamate dalla ricorrente in relazione ai principi di motivazione e valutazione degli atti; contestazione sulla carenza di autonoma motivazione
Richiamato quale presidio del contraddittorio e della valutazione degli elementi da parte del giudice
Prevede il riesame del provvedimento di sequestro; la Corte chiarisce che impone l'annullamento solo se manca l'autonoma valutazione del giudice genetico, mentre permette l'integrazione quando sussiste una valutazione autonoma apprezzabile
Norma che attribuisce al Tribunale del riesame il potere di annullare il provvedimento di applicazione della misura cautelare se privo di motivazione; interpretata in combinato disposto con l'art. 324 co.7
S.U. n. 18954 del 31/03/2016 (Capasso)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che stabilisce i limiti e le condizioni per l'annullamento o l'integrazione del provvedimento genetico da parte del Tribunale del riesame: annullamento se manca l'autonoma valutazione; integrazione ammessa se la motivazione sussiste e risulta apprezzabile
Sez. 3 n. 2257 del 18/10/2016
Precedente che ammette il rinvio a informativa di polizia giudiziaria come atto legittimo di riferimento, ma richiede che il giudice indichi il collegamento tra fatti da provare e posizioni soggettive
Sez. U 21/06/2000 n. 17 (Primavera)
Criteri sui limiti della motivazione per relationem: il rinvio è legittimo solo se l'atto riferito è congruamente motivato, il giudice dimostra di averne preso cognizione e l'atto è conosciuto/ostensibile all'interessato
Sez. 5 n. 32444 del 01/06/2018
Conferma che, in presenza di fatti commessi con modalità seriali o posizioni analoghe, è possibile una motivazione unitaria senza ripetere pedissequamente le stesse regole per ciascun indagato
Sez. 2 n. 7258 del 27/11/2019
Ulteriore conferma giurisprudenziale della legittimità della motivazione per relationem nei limiti indicati dalle Sezioni Unite
Massime di principio
- Il Tribunale del riesame deve annullare il provvedimento genetico solo se manca totalmente un'autonoma valutazione del giudice che lo ha emesso; se tale valutazione è apprezzabile può integrare la motivazione
- La motivazione per relationem è ammissibile purché: 1) il documento richiamato sia un atto legittimo e congruamente motivato; 2) risulti che il giudice ha effettivamente preso cognizione del suo contenuto; 3) l'atto sia conosciuto o almeno ostensible alla parte interessata
- Quando più indagati sono coinvolti in uno stesso meccanismo illecito e le posizioni sono analoghe, il giudice può adottare una motivazione unitaria senza ripetere ogni singola regola per ciascun soggetto, fermo restando l'obbligo di un effettivo vaglio degli elementi decisivi per ciascuna imputazione
- La difesa che contesti la carenza di motivazione deve indicare concretamente la differenza della posizione del singolo rispetto agli altri coindagati per rendere necessario un esame motivazionale specifico
- Il potere integrativo del riesame non consente di supplire a una totale assenza di motivazione: l'integrazione è lecita solo quando esiste una valutazione autonoma apprezzabile nel provvedimento genetico
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