Cassazione Penale, Sentenza n. 16019/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza indignando una nullità assoluta per mancata notifica al difensore di fiducia: affermava che l'avv. Giovanni Conte era difensore nominato e che a lui era pervenuto un unico avviso (indicato in sentenza come avviso ex art. 360 c.p.p.), mentre non sarebbero state notificate al difensore né l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. né il decreto di citazione a giudizio. Sosteneva che tale mancata notifica avrebbe determinato una nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 179, comma 1, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che non fosse provata una nomina del difensore di fiducia anteriore alla sentenza di primo grado: la nomina fideiussoria prodotta era del 18/06/2019, successiva alla sentenza di primo grado, e l'unico atto che riportava il nome dell'avv. Conte era una nota del 13/06/2016 relativa a un avviso di accertamenti tecnici, circostanza che non costituisce prova formale di nomina. La Corte ha dunque escluso la denunciata nullità assoluta e ha confermato l'esito favorevole al procedimento penale. Inoltre ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'avviso citato nella sentenza come ex art. 360 è un atto notificato ma la sua esistenza isolata non prova la formale nomina del difensore di fiducia; non è idoneo a sostituire la documentazione prescritta per la nomina
Rilevato come atto che non sarebbe stato notificato al difensore di fiducia secondo il ricorrente; la Corte però valuta la totale mancanza di nomina formale indipendentemente da singole notifiche
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa come base della presunta nullità assoluta per mancate notifiche al difensore; la Corte ha ritenuto che la condizione di nullità invocata non sussista perché non provata la nomina del difensore precedente alla sentenza di primo grado
art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
La nomina del difensore di fiducia è un atto formale disciplinato da queste norme; la Corte ricorda che non ammette equivalenti e richiede l'osservanza delle prescrizioni per la sua validità
art. 27 disposizioni di attuazione c.p.p.
Ha valenza generale: il giudice può, in ogni fase, richiedere al difensore di documentare la sua qualità se questa non risulta dagli atti
Norme che hanno consentito la trattazione scritta del procedimento in cassazione nell'ambito emergenziale, applicata qui per la trattazione senza discussione orale
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10/10/2022, n.150 (modificato dalla legge 30/12/2022, n.199)
Richiamata come riferimento normativo sulle modalità di applicazione della trattazione scritta, nella ricostruzione procedurale operata dalla Corte
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la possibilità di comminare sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità per motivi imputabili al ricorrente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia è un atto formale: per valere deve risultare dagli atti secondo le prescrizioni di legge (art. 96 c.p.p.); presunzioni o facta concludentia non sostituiscono la documentazione formale
- Una singola notifica indirizzata a un avvocato non prova di per sé la nomina di fiducia anteriore rispetto a fasi processuali decisive; il giudice può richiedere prova documentale della qualità di difensore in qualsiasi momento
- Per invocare la nullità assoluta per mancata notifica al difensore è necessario dimostrare che il difensore fosse effettivamente nominato e che la mancanza di notifica abbia riguardato atti per i quali la legge esige la notifica alla persona designata
- Se il motivo di ricorso è manifestamente infondato, la Corte può dichiarare l'inammissibilità e condannare il ricorrente alle spese e, se ricorrono profili di colpa, anche a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni simili, è fondamentale conservare e produrre la documentazione cronologica e formale della nomina del difensore (procura o atto di conferimento) e delle notifiche ricevute, per evitare che il giudice consideri la nomina inesistente
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