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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2646/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza d'appello del Tribunale di Brescia che aveva confermato la condanna per il reato di minaccia in relazione a fatti del 14/08/2014, rideterminando la pena in euro 600,00 di multa e liquidando euro 100,00 di risarcimento per ciascuna parte civile; il ricorso articolava tre motivi: (1) vizio di motivazione su attendibilità delle vittime e travisamento delle risultanze probatorie; (2) violazione di legge perché le frasi contestate non avrebbero reale portata intimidatoria; (3) violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e 538 c.p.p. in relazione a determinazione della pena e liquidazione del danno (si deduceva anche l'applicabilità di attenuanti e la tenuità del fatto).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché versavano in fatto e in motivazione (vizi non deducibili ratione materiae nelle impugnazioni in cassazione contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace, ai sensi degli artt. 606 e 606, comma 2-bis c.p.p.). Il secondo motivo, sotto il profilo di presunta "mancanza di efficacia intimidatrice", è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato il principio secondo cui il reato di minaccia è un reato di pericolo e richiede solo la potenziale idoneità della condotta ad incidere sulla libertà morale della vittima, non l'effettiva soggettiva intimidazione; il Tribunale d'appello ha inoltre valutato concretamente le circostanze (episodi di contatto fisico, inseguimenti) a sostegno della qualificazione. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha altresì condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. a), b), c.; comma 2-bis

    Limita i motivi di ricorso per cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace, escludendo la deducibilità di censure sulla motivazione e fatti che costituiscono ricostruzione di merito

  • art. 612 cod. pen.

    Il delitto di minaccia è qualificato come reato di pericolo: per integrarlo è sufficiente la potenziale idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale della vittima, valutata con criterio medio e in relazione alle circostanze concrete

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alla commisurazione della pena quando sono offerte come deduzioni di fatto e motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ricordato che la valutazione della loro sussistenza rientra nella ricostruzione di merito e non è sindacabile in cassazione se proposta come vizio di motivazione

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Riguarda la liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto che le censure sulla quantificazione debbano essere motivate su profili di diritto e non limitarsi a contestazioni di fatto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o infondato per colpa dell'impugnante

Massime di principio

  • Nel processo penale, quando si impugna in cassazione una sentenza di appello relativa a reati di competenza del Giudice di Pace, non sono ammessi ricorsi basati su vizi di motivazione o sulla valutazione dei fatti: il ricorso deve mirare a profili di diritto espressamente consentiti dall'art. 606 c.p.p.
  • Il reato di minaccia (art. 612 c.p.) è un reato di pericolo: non è necessario provare che la vittima abbia effettivamente provato timore, basta che la condotta sia oggettivamente idonea, valutata con criterio medio e alla luce delle circostanze concrete.
  • La provocazione o l'atteggiamento delle vittime possono eventualmente rilevare come circostanza attenuante o per la riduzione della gravità, ma non escludono automaticamente la sussistenza del reato di minaccia.
  • Le doglianze sulla determinazione della pena o sulla liquidazione del danno devono essere fondate su errori di diritto o manifesti errori di calcolo: semplici contestazioni di merito o richieste generiche non sono adatte a fondare la cassazione.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o che dolosamente proponga censure ammissibili solo sotto forma di fatto può esporre il ricorrente a sanzioni (spese e versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

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