Cassazione Penale, Sentenza n. 49791/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: si denunciava l'assenza, nel foglio di via obbligatorio, dell'ordine di rimpatrio e la mancata motivazione su tale punto; il ricorrente sosteneva che tale carenza renderebbe il provvedimento inidoneo a perseguire le finalità preventive della norma. In modo generico si affermava inoltre che il luogo di abituale dimora sarebbe Miglianico (diverso dalla residenza indicata), senza però produrre il foglio di via né documentazione probatoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo in premessa riportato il motivo relativo all'ordine di rimpatrio, nella motivazione ha indicato per un mero lapsus calami il riferimento a diverso coimputato, ma ha comunque specificato che l'ordine di rimpatrio sussisteva e risultava determinato, con indicazione del luogo di residenza dove il soggetto veniva rimandato. Il ricorrente ha proposto argomenti aspecifici e non autosufficienti, senza produrre il foglio di via. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è stata applicata in relazione al reato contestato (violazione del foglio di via obbligatorio); la Corte ha ritenuto configurabile la violazione così come accertata dai giudici di merito
Disposizione richiamata per la trattazione scritta del procedimento; la trattazione si è svolta ai sensi di tale norma
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile irrogazione di una sanzione pecuniaria alla parte il cui ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale previsione condannando il ricorrente al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio per cui, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Un’impugnazione in Cassazione contro un foglio di via obbligatorio deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare chiaramente l'errore di diritto o la contraddittorietà della motivazione e produrre gli atti (es. il foglio di via) che si assume essere viziati
- L'assenza dell'ordine di rimpatrio nel foglio di via può essere un valido motivo di censura solo se provata documentando l'effettivo contenuto dell'atto e spiegando in che modo la mancanza lede le finalità preventive della norma
- La semplice asserzione generica sul diverso luogo di abituale dimora (rispetto alla residenza) è insufficiente: il ricorrente deve fornire elementi probatori che dimostrino la diversa dimora abituale
- Errori materiali o lapsus calami nella motivazione della Corte d'appello non giustificano automaticamente la cassazione se il giudice di merito, letta complessivamente la motivazione, ha comunque espresso valutazioni idonee a risolvere la questione sostanziale
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare la fondatezza e la completezza delle censure prima di proporre il gravame
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