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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30801/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati già condannati in giudizio abbreviato e poi in appello. Il primo era stato condannato alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per vari episodi di indebita compensazione; il secondo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato associativo e per vari episodi di indebita compensazione. Il primo ricorrente deduceva violazione di legge sulla sussistenza del dolo. Il secondo ricorrente proponeva tre censure: 1) violazione di legge sulla configurabilità della partecipazione all'associazione per delinquere; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo nei reati di indebita compensazione; 3) violazione di legge sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso del primo imputato perché proposto oltre il termine di legge di cui all'art. 585 c.p.p., tenuto conto del termine per il deposito della motivazione. Quanto al secondo imputato, ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte nel merito, diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e privi di specifica indicazione di travisamenti. In particolare, la sentenza d'appello aveva descritto un'organizzazione finalizzata a un numero indeterminato di indebite compensazioni e aveva valorizzato condotte sintomatiche della partecipazione del ricorrente, oltre al suo pieno coinvolgimento nel sistema fraudolento; aveva inoltre motivato il diniego delle attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi favorevoli e il ruolo significativo svolto nel programma criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato, l'inammissibilità è stata dichiarata per tardività del ricorso rispetto al termine previsto dall'art. 585 c.p.p. Per il secondo imputato, tutte le doglianze sono state ritenute inammissibili perché devolvevano questioni di merito non scrutinabili in cassazione, riproponendo valutazioni già disattese dai giudici di merito senza evidenziare specifici travisamenti probatori. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, per la colpa nella proposizione dei ricorsi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    È il termine per proporre impugnazione; il ricorso del primo imputato è stato ritenuto tardivo anche considerando il prolungamento del termine per il deposito della motivazione.

  • art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice dei reati di indebita compensazione, contestati a entrambi i ricorrenti in più episodi.

  • art. 416 c.p.

    Norma contestata al secondo imputato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di indebite compensazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate dal giudice territoriale, quando il ricorso non indichi specifici travisamenti della prova o un vero errore di diritto.
  • La deduzione sulla sussistenza del dolo non può tradursi in una richiesta di nuova lettura delle fonti probatorie se la sentenza impugnata ha già dato conto, in modo puntuale e non illogico, degli elementi da cui inferire la consapevole partecipazione al sistema illecito.
  • La partecipazione ad associazione per delinquere può essere desunta da condotte sintomatiche di stabile inserimento nel sodalizio, quali la frequentazione costante dei sodali, il ricevimento tempestivo di informazioni operative sui controlli, il contributo all'attività delle imprese strumentali e i contatti con i professionisti funzionali all'operazione fraudolenta.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia motivato in modo congruo valorizzando il ruolo significativo dell'imputato e l'assenza di elementi positivi a suo favore.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e comporta, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneAssociazione per delinquereImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati tributariReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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