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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26290/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito è rimasta ferma, con conferma sostanziale dell'affermazione di responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dalla difesa avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta non integrasse l'ipotesi più grave ritenuta dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure investivano profili di merito non scrutinabili in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato il possesso di un quantitativo di cocaina con elevato principio attivo, dal quale erano ricavabili oltre 400 dosi singole, nonché la circostanza che la sostanza venisse usata per essere fornita ai clienti in un contesto di grave rischio per la salute degli stessi e dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    La detenzione della sostanza stupefacente è stata ritenuta riconducibile alla fattispecie più grave, sulla base del quantitativo, dell'elevato principio attivo e della destinazione a un numero elevato di dosi, oltre che delle modalità concrete di uso e cessione ai clienti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che mirino a una diversa ricostruzione del fatto o a una rivalutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, adeguata e logicamente coerente.
  • La qualificazione della condotta in materia di stupefacenti può essere sostenuta valorizzando non solo il dato quantitativo della sostanza, ma anche il principio attivo, il numero di dosi ricavabili e le modalità concrete della detenzione e della cessione.
  • La mera contestazione della qualificazione giuridica, se risolvendosi in un dissenso sulla valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, non è idonea a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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