Cassazione Civile, Ordinanza n. 25118/2024 del 18/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro un'ordinanza della Cassazione che aveva deciso il precedente ricorso relativo alla sentenza della Corte d'appello di Bologna, resa in sede di rinvio. La doglianza era fondata sull'assunto che la Corte avesse commesso un errore di fatto, non considerando che, secondo una CTU espletata nel giudizio di rinvio, il vincolo apposto sulle aree di loro proprietà avrebbe avuto natura espropriativa e non conformativa. Le ricorrenti sostenevano che tale circostanza, risultante dalla consulenza tecnica, fosse decisiva per la corretta ricostruzione dei fatti e per la quantificazione del risarcimento dovuto per l'occupazione illegittima. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte ha però ritenuto che la questione non integrasse errore di fatto revocatorio, perché la natura conformativa del vincolo era già stata affermata nella precedente sentenza di annullamento con rinvio e quindi coperta da giudicato implicito interno; inoltre, la CTU invocata non era atto interno del giudizio di legittimità e non poteva fondare revocazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha affermato che la censura non denunciava un errore percettivo o una svista materiale, ma pretendeva di rimettere in discussione una questione già decisa e coperta da giudicato interno: la natura conformativa del vincolo urbanistico. Ha inoltre chiarito che la consulenza tecnica espletata nel giudizio di rinvio non è un atto interno al giudizio di cassazione e non può essere posta a base della revocazione per errore di fatto. Conseguentemente non è stato riaperto il merito della controversia. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi previsti, ma solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio come definito dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto rilevante deve essere una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, decisiva e non attinente a questioni già controverse o decise.
Richiamato implicitamente nel contesto della valutazione degli atti e documenti, ma non costituisce il fulcro della decisione.
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva su un fatto incontrovertibile, emergente dagli atti interni del giudizio di legittimità, che non sia stato oggetto di controversia e che, se correttamente percepito, avrebbe determinato una decisione diversa.
- Non integra errore di fatto revocatorio la critica alla valutazione giuridica del motivo, né la doglianza con cui si sostenga che la Corte abbia male interpretato o trascurato argomentazioni difensive o atti che non appartengono al giudizio di legittimità.
- Quando una precedente pronuncia di cassazione ha già affermato un principio di diritto e i relativi presupposti fattuali essenziali, tali elementi vincolano il giudice di rinvio e non possono essere rimessi in discussione in sede successiva, in forza del giudicato implicito interno e del principio di intangibilità della decisione.
- Se la censura mira in sostanza a rinnovare il giudizio di merito su questioni già decise, la revocazione deve essere rigettata perché non può trasformarsi in un ulteriore grado di impugnazione.
- In sede di revocazione contro sentenze della Cassazione, l'errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità; non possono essere valorizzati atti istruttori propri del giudizio di merito, come una consulenza tecnica espletata in sede di rinvio.
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