Cassazione Civile, Ordinanza n. 41291/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce dal reclamo ex art. 18 l. fall. proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una società con sede legale in Portogallo. Il reclamo era stato respinto in sede di rinvio e la successiva sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso avverso tale decisione è stata impugnata con revocazione per errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Il ricorrente ha dedotto due errori di fatto: il primo relativo alla ricostruzione della vicenda sulla composizione del collegio giudicante, sostenendo che la Corte avrebbe supposto l’esistenza di un provvedimento di sostituzione del giudice che in realtà non era stato emesso; il secondo relativo al rigetto delle censure sulla asserita carenza di giurisdizione/competenza del Tribunale di Milano, assumendo che il centro degli interessi della società fosse altrove e che la Corte avesse erroneamente valutato gli elementi probatori sull’ubicazione della sede effettiva. Nella memoria il ricorrente ha inoltre sostenuto che non fosse necessaria la notifica agli originari creditori istanti, poiché la procedura fallimentare era stata chiusa e costoro non avrebbero avuto interesse alla revocazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che, pur potendo astrattamente porsi un problema di integrazione del contraddittorio nei confronti degli originari intimati, la questione fosse superata dalla inammissibilità dei motivi di revocazione. Ha rilevato che il primo motivo non denunciava un vero errore di fatto revocatorio, ma contestava la ratio decidendi della sentenza impugnata e, in ogni caso, mirava a qualificare come nullità una vicenda che la Corte aveva ritenuto al più irregolare; ha inoltre osservato che la presenza di criteri tabellari di sostituzione del giudice emergeva dallo stesso ricorso. Il secondo motivo è stato giudicato anch’esso inammissibile perché, sotto la veste dell’errore di fatto, introduceva una critica di merito alla valutazione delle prove circa la sede e il centro degli interessi della società, censura non proponibile con revocazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, ed è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 18 legge fall.
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
il reclamo contro la dichiarazione di fallimento è un mezzo di gravame in cui devono partecipare le parti del giudizio presupposto; la notificazione al curatore e alle altre parti si giustifica per la natura impugnatoria del rimedio.
nelle cause inscindibili o dipendenti l’impugnazione notificata a uno solo dei litisconsorti consente l’integrazione del contraddittorio; tuttavia, se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, la Corte può definire immediatamente il giudizio senza disporre tale integrazione.
il procedimento è stato trattato in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere relatore.
la revocazione della sentenza della Corte di cassazione è esperibile nei casi previsti dalla legge, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.
l’errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista materiale, decisiva, non riguardante un punto controverso già deciso e non può tradursi in una diversa valutazione del merito.
la nullità per inosservanza di forme non può essere pronunciata se non è espressamente comminata dalla legge; una irregolarità nella composizione del collegio, in difetto di una specifica sanzione, non determina nullità del procedimento.
art. 111, comma 2, Cost.
il principio di ragionevole durata del processo giustifica la definizione immediata del giudizio quando l’integrazione del contraddittorio sarebbe inutile perché il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
art. 6, par. 1, CEDU
la Corte lo richiama a fondamento dell’esigenza di evitare attività processuali superflue e di salvaguardare la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, decisiva e non incidente su un punto controverso già deciso; non è utilizzabile per contestare la valutazione giuridica o la ricostruzione motivazionale della sentenza impugnata.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: doglianze che mirano a rimettere in discussione la valutazione delle prove o la qualificazione di fatti già esaminati sono inammissibili.
- In presenza di cause inscindibili o dipendenti, la mancata notifica dell’impugnazione ad alcuni litisconsorti non impone automaticamente la regressione del processo quando il ricorso risulti inammissibile o prima facie infondato, potendo operare il principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo.
- La violazione di regole tabellari o di criteri interni di assegnazione/sostituzione del giudice, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, può integrare al più una irregolarità e non necessariamente una nullità del procedimento.
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