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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33580/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati ascritti ex artt. 582, 583, co. 1, n. 1, c.p., deducendo: 1) mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuto decorso del termine di prescrizione (si sostiene che il reato si sarebbe prescritto nel novembre 2018); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione delle contraddizioni delle testimonianze e per aver valorizzato dichiarazioni rese dai testi in altro procedimento (giudice di pace di Calvello) senza aver revocato l'ammissione dei medesimi e senza averli escussi nel processo principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono risultati generici e privi di analitica articolazione: il primo motivo non ha calcolato specificamente la prescrizione tenendo conto della recidiva reiterata specifica che incide sul termine di prescrizione; il secondo motivo si è limitato a rimandare genericamente ad allegate censure senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto sui quali fondare il sindacato di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.150,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 582, 583, co. 1, n. 1 c.p.

    artt. 582 e 583, comma 1, n.1, codice penale

    individuano i reati per i quali l'imputato è stato condannato; la qualificazione del fatto come previsto da tali articoli è stata mantenuta nei giudizi di merito

  • art. 99, co. 4, c.p.

    art. 99, comma 4, codice penale

    la recidiva reiterata specifica è circostanza aggravante a effetto speciale che aumenta la pena di due terzi e, secondo la Corte, incide sul computo del termine-base di prescrizione e sull'entità della proroga in caso di atti interruttivi

  • art. 157, comma 2, c.p.

    art. 157, comma secondo, codice penale

    regola il calcolo del termine-base di prescrizione in funzione della pena applicabile; applicata congiuntamente alla ricaduta della recidiva specifica sul termine prescrizionale

  • art. 161, comma 2, c.p.

    art. 161, comma secondo, codice penale

    disciplina la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte richiama che l'aumento di pena per recidiva incide anche sulla durata della proroga

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    art. 23, comma 8, Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137

    norma sullo svolgimento dell'udienza pubblica in Cassazione durante il periodo emergenziale; il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi della disposizione che limita la trattazione orale ai ricorsi per i quali è stata espressamente richiesta

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616 codice di procedura penale

    consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Cass. Sez. 2, n. 57755 del 12.10.2018 (Rv. 274721)

    massima di giurisprudenza citata

    giurisprudenza richiamata per l'affermazione che la recidiva reiterata specifica incide sul calcolo della prescrizione

  • Cass. Sez. III, 4.11.2014, n. 35964 (Rv. 264879)

    massima di giurisprudenza citata

    principio richiamato sul carattere inammissibile del ricorso che si limita ad eccepire omissioni del giudice d'appello senza precisare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000

    sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000

    citata in relazione alla possibilità di imputare colpa al ricorrente per motivi manifestamente inammissibili, giustificando l'irrogazione della sanzione alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di ricorso devono essere formulati con precisione e dettaglio: occorre indicare gli specifici profili di diritto e gli elementi di fatto che si ritiene il giudice abbia omesso o valutato erroneamente, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Il calcolo della prescrizione richiede una motivazione analitica che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti (tra cui la recidiva reiterata specifica) perché tali circostanze possono aumentare la pena e influire sia sul termine-base che sulle proroghe per atti interruttivi.
  • L'uso in sentenza di dichiarazioni rese in altri procedimenti è ammissibile solo se la loro utilizzazione è compatibile con le regole di ammissibilità e se la loro decisività è dimostrata; in ogni caso il ricorrente deve indicare perché tali dichiarazioni, se erroneamente valorizzate, avrebbero inciso sul giudizio di responsabilità.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato o generico il giudice può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le eccezioni procedurali introdotte da norme emergenziali (es. limitazioni alla trattazione orale) possono modificare le modalità di svolgimento del grado di legittimità ma non incidono sui requisiti di specificità e motivazione richiesti al ricorso per cassazione.

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