Cassazione Penale, Sentenza n. 33580/2022 del 13/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per i reati ascritti ex artt. 582, 583, co. 1, n. 1, c.p., deducendo: 1) mancata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuto decorso del termine di prescrizione (si sostiene che il reato si sarebbe prescritto nel novembre 2018); 2) vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione delle contraddizioni delle testimonianze e per aver valorizzato dichiarazioni rese dai testi in altro procedimento (giudice di pace di Calvello) senza aver revocato l'ammissione dei medesimi e senza averli escussi nel processo principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi sono risultati generici e privi di analitica articolazione: il primo motivo non ha calcolato specificamente la prescrizione tenendo conto della recidiva reiterata specifica che incide sul termine di prescrizione; il secondo motivo si è limitato a rimandare genericamente ad allegate censure senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto sui quali fondare il sindacato di legittimità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.150,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 582, 583, co. 1, n. 1 c.p.
artt. 582 e 583, comma 1, n.1, codice penale
individuano i reati per i quali l'imputato è stato condannato; la qualificazione del fatto come previsto da tali articoli è stata mantenuta nei giudizi di merito
art. 99, comma 4, codice penale
la recidiva reiterata specifica è circostanza aggravante a effetto speciale che aumenta la pena di due terzi e, secondo la Corte, incide sul computo del termine-base di prescrizione e sull'entità della proroga in caso di atti interruttivi
art. 157, comma secondo, codice penale
regola il calcolo del termine-base di prescrizione in funzione della pena applicabile; applicata congiuntamente alla ricaduta della recidiva specifica sul termine prescrizionale
art. 161, comma secondo, codice penale
disciplina la proroga del termine di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte richiama che l'aumento di pena per recidiva incide anche sulla durata della proroga
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137
norma sullo svolgimento dell'udienza pubblica in Cassazione durante il periodo emergenziale; il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta ai sensi della disposizione che limita la trattazione orale ai ricorsi per i quali è stata espressamente richiesta
art. 616 codice di procedura penale
consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00
Cass. Sez. 2, n. 57755 del 12.10.2018 (Rv. 274721)
massima di giurisprudenza citata
giurisprudenza richiamata per l'affermazione che la recidiva reiterata specifica incide sul calcolo della prescrizione
Cass. Sez. III, 4.11.2014, n. 35964 (Rv. 264879)
massima di giurisprudenza citata
principio richiamato sul carattere inammissibile del ricorso che si limita ad eccepire omissioni del giudice d'appello senza precisare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000
citata in relazione alla possibilità di imputare colpa al ricorrente per motivi manifestamente inammissibili, giustificando l'irrogazione della sanzione alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere formulati con precisione e dettaglio: occorre indicare gli specifici profili di diritto e gli elementi di fatto che si ritiene il giudice abbia omesso o valutato erroneamente, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Il calcolo della prescrizione richiede una motivazione analitica che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti (tra cui la recidiva reiterata specifica) perché tali circostanze possono aumentare la pena e influire sia sul termine-base che sulle proroghe per atti interruttivi.
- L'uso in sentenza di dichiarazioni rese in altri procedimenti è ammissibile solo se la loro utilizzazione è compatibile con le regole di ammissibilità e se la loro decisività è dimostrata; in ogni caso il ricorrente deve indicare perché tali dichiarazioni, se erroneamente valorizzate, avrebbero inciso sul giudizio di responsabilità.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o generico il giudice può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le eccezioni procedurali introdotte da norme emergenziali (es. limitazioni alla trattazione orale) possono modificare le modalità di svolgimento del grado di legittimità ma non incidono sui requisiti di specificità e motivazione richiesti al ricorso per cassazione.
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