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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30902/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che in riforma della decisione del Tribunale di Alessandria ha rideterminato la pena, in sede di concordato in appello, in anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità. Il motivo di ricorso, per come emerge dal testo, riguarda esclusivamente la dedotta violazione relativa alla formazione della volontà degli imputati di accedere all'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sostenendosi che tale volontà non si sarebbe formata validamente. La Corte di cassazione ha però rilevato che la Corte territoriale aveva dato atto della rituale manifestazione della volontà da parte degli imputati e che tale valutazione non era superata dalle doglianze difensive, anche in ragione della persistente validità delle procure speciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura sulla formazione della volontà di aderire al concordato in appello, osservando che la sentenza impugnata aveva già attestato la rituale manifestazione di tale volontà e la validità delle procure speciali. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico dei ricorrenti il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna oggetto di impugnazione, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'istituto del concordato in appello presuppone una rituale e valida manifestazione di volontà degli imputati; la sua dedotta invalidità, se non supportata da elementi idonei a superare quanto accertato dalla Corte territoriale, non consente l'accoglimento del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che contesti la validità dell'adesione al concordato in appello è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo rituale della manifestazione di volontà dell'imputato e la difesa non offra elementi concreti idonei a scalfire tale accertamento.
  • La validità delle procure speciali e la rituale manifestazione della volontà di accedere al concordato in appello costituiscono elementi decisivi per ritenere corretta l'adesione all'istituto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice di legittimità deve applicare la regola dell'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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