Cassazione Civile, Ordinanza n. 12004/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto che si qualificava come lavoratore subordinato di una società fallita aveva chiesto l'ammissione al passivo di crediti retributivi e di fine rapporto, deducendo di essere stato assunto come impiegato commerciale di terzo livello, di aver percepito solo parte della retribuzione e di vantare ulteriori somme per ratei, ferie, festività, ROL e TFR, supportando l'insinuazione con buste paga, prospetto di calcolo e certificazione unica. Il Tribunale aveva però rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che le risultanze istruttorie dimostrassero che l'opponente non fosse un dipendente effettivo ma un amministratore di fatto della società, sicché il rapporto di lavoro subordinato doveva considerarsi insussistente. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 93 l.fall. sostenendo che, ai fini dell'ammissione al passivo, fosse sufficiente il rispetto dei requisiti formali della domanda e che il curatore non potesse contestare l'attendibilità delle buste paga; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando che il giudice non avesse valutato le difese sulla documentazione prodotta, sull'opponibilità al curatore, sulle note conclusive e sulla documentazione contributiva e fiscale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non colpiva la ratio decidendi, fondata non sulla sola insufficienza documentale ma sull'accertata insussistenza del rapporto di lavoro; il secondo perché le eccezioni e le argomentazioni difensive non integrano il vizio di omesso esame di un fatto storico e, comunque, il Tribunale aveva esaminato il complesso delle risultanze probatorie e motivato sulla prevalenza delle prove testimoniali e sulla non decisività della documentazione prodotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il primo motivo non censurava la reale ragione della decisione, perché il Tribunale non aveva escluso i crediti per difetto dei soli requisiti formali dell'insinuazione, ma perché aveva accertato l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato e la qualità di amministratore di fatto del ricorrente. Ha inoltre osservato che il secondo motivo era costruito come omesso esame di difese e argomentazioni, non di un fatto storico decisivo, e comunque non teneva conto che il Tribunale aveva valutato l'intero compendio istruttorio, ritenendo non decisiva la documentazione prodotta e preferendo le risultanze testimoniali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3, nn. 2) e 3), e comma 6
La Corte richiama la disciplina del contenuto della domanda di insinuazione al passivo, ma afferma che la sola regolarità formale della domanda non basta se il credito è smentito dall'accertata insussistenza del rapporto da cui esso deriverebbe.
art. 67 L.F.
Il versamento di somme e contributi superiori al trattamento economico contrattuale può eventualmente rilevare sotto il profilo della revocatoria fallimentare, ma non dimostra di per sé la spettanza dei crediti insinuati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è deducibile per censurare omissioni di argomentazioni, eccezioni o memorie.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso respinto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la contestazione del curatore può investire non solo la regolarità formale della documentazione prodotta, ma anche la sostanza del rapporto dedotto a fondamento del credito; se il giudice accerta che il rapporto di lavoro è insussistente, la domanda di ammissione deve essere respinta indipendentemente da buste paga o altri documenti formali.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di denunciare il mancato esame di difese, argomentazioni, eccezioni o note conclusive: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, e non la mera insoddisfazione per la valutazione del materiale probatorio.
- La documentazione retributiva o fiscale, anche se proveniente dal datore di lavoro o correlata a versamenti contributivi, non è di per sé decisiva quando il giudice di merito ritenga provato che il preteso creditore non fosse un lavoratore subordinato ma operasse in altra veste nella società.
- Le risultanze testimoniali, se complessivamente valutate dal giudice di merito, possono prevalere sulla documentazione prodotta quando siano idonee a dimostrare la reale natura del rapporto controverso.
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