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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09391/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008 e 2009 nei confronti di una società a responsabilità limitata, con recupero di maggiore imponibile e contestazione di maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni. Gli atti erano stati notificati a due persone fisiche indicate dall'Ufficio come amministratori di fatto della società. Costoro avevano impugnato gli avvisi eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione passiva e negando di rivestire la qualità di amministratori di fatto; in primo grado i ricorsi riuniti erano stati rigettati, mentre in appello la CTR aveva accolto le impugnazioni, ritenendo che non fossero legittimati a ricevere gli atti perché non legali rappresentanti e che non vi fossero elementi sufficienti per qualificarli amministratori di fatto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: (1) violazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973, 145 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., sostenendo che vi fossero elementi presuntivi idonei a provare la qualità di amministratori di fatto e quindi la legittimità della notifica; (2) violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 145 c.p.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui solo il legale rappresentante formale della società sarebbe legittimato a ricevere la notifica degli avvisi.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, ritenendo quindi assorbito il primo. Ha affermato che, in materia di notificazione degli avvisi di accertamento a società di capitali, la notifica deve essere eseguita alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge civile o ad altri soggetti espressamente legittimati dalle norme; l'amministratore di fatto, pur potendo gestire la società, non è il destinatario legittimo della notificazione quando la società abbia un rappresentante legale individuato. Il precedente invocato dall'Ufficio è stato ritenuto non pertinente perché riguardava l'ipotesi diversa di società priva di rappresentante legale per decesso del titolare. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dell'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    regola la notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte ribadisce che la notifica va effettuata al rappresentante dell'ente secondo legge civile o ai soggetti espressamente previsti, non all'amministratore di fatto se esiste un legale rappresentante.

  • art. 145, comma 1, c.p.c.

    prevede la notificazione alle persone giuridiche presso la sede mediante consegna a chi le rappresenta o ad altri soggetti legittimati; esclude la validità della notifica all'amministratore di fatto quando la società ha un rappresentante formale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova della qualità di amministratore di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale base per la prova presuntiva della qualità di amministratore di fatto.

  • art. 62 d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato come norma di conferma del principio per cui la rappresentanza fiscale di soggetti diversi dalle persone fisiche opera in via sostitutiva solo quando la rappresentanza secondo legge civile non sia determinabile.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento diretti a una società di capitali deve essere eseguita nei confronti della persona che la rappresenta secondo la legge civile o dei soggetti espressamente abilitati dalla normativa speciale; non è sufficiente la mera gestione di fatto della società da parte di un terzo.
  • L'amministratore di fatto, pur se coinvolto nella gestione sociale, non è di regola destinatario legittimo della notifica degli atti impositivi quando la società disponga di un rappresentante legale individuabile.
  • La diversa ipotesi in cui la società sia priva di rappresentante legale secondo la legge civile richiede una soluzione distinta: solo in tale evenienza può rilevare, ai fini fiscali, la persona che ne ha l'amministrazione anche di fatto.
  • Quando il giudice di merito decide correttamente su una questione preliminare e dirimente, il motivo di ricorso che investe un ulteriore profilo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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