Cassazione Penale, Ordinanza n. 10257/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per omesso versamento della cauzione prevista in relazione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ha proposto ricorso per cassazione deducendo carenze motivazionali della sentenza impugnata. In particolare ha lamentato che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente esaminato le produzioni difensive dirette a dimostrare l'impossibilità di adempiere al pagamento della cauzione e l'indisponibilità di redditi derivanti da attività illecite. La doglianza, tuttavia, è stata ritenuta generica e sostanzialmente volta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e delle conclusioni di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova lettura degli elementi di fatto e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre rilevato la genericità delle allegazioni sull'impossibilità di pagamento, osservando che la sentenza di merito aveva valorizzato l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e la mancata richiesta, anche solo, di rateizzazione; quanto ai redditi illeciti, erano stati richiamati plurimi precedenti penali del ricorrente, senza che tali rilievi fossero specificamente confutati. Ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011
Disposizione incriminatrice richiamata per il mancato versamento della cauzione da parte del soggetto sottoposto a sorveglianza speciale.
Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo implicitamente nel riepilogo dei limiti del sindacato di legittimità, senza un autonomo sviluppo applicativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata e l'adozione di una diversa ricostruzione probatoria più favorevole al ricorrente.
- Sono inammissibili i motivi che non denunciano una vera mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma si limitano a contestarne la persuasività o a proporre una diversa valutazione delle prove.
- È generico il motivo di ricorso che deduce l'impossibilità di adempiere a un obbligo pecuniario senza confrontarsi con gli specifici indici valorizzati dai giudici di merito, come l'esistenza di una fonte lecita di reddito autorizzata e la mancata richiesta di rateizzazione.
- La contestazione della capacità economica del soggetto o della provenienza dei redditi deve essere specifica e confrontarsi con gli elementi fattuali richiamati nella motivazione impugnata; altrimenti il ricorso si risolve in una critica apodittica e non scrutinabile in sede di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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