Cassazione Penale, Sentenza n. 39114/2023 del 26/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione: la riduzione della pena per le attenuanti generiche sarebbe stata ingiustificatamente minima (riduzione di un solo anno su pena base di 10 anni) quando, secondo il ricorrente, la riduzione poteva arrivare fino a 3 anni e 4 mesi. Si eccepisce inoltre che la Riforma (Cartabia) ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p., rendendo non ostativa la violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 all'accesso al concordato in appello per i processi successivi al 30/12/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio ritenendo la decisione della Corte d'appello priva di adeguata motivazione rispetto alla esiguità della riduzione concessa per le attenuanti generiche. Ha richiamato l'onere stringente di motivazione quando la diminuzione di pena è minima e ha rilevato che la novella normativa (d.lgs. 10/10/2022, n.150) abroga l'ostatività prevista dall'art. 599-bis comma 2 c.p.p., sicché il giudice del rinvio potrà tener conto delle conseguenze della novella nel calcolo della pena finale. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla quantificazione della pena; l'accertamento di responsabilità è divenuto definitivo (il ricorrente aveva limitato il gravame alla pena).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma sostanziale sul traffico di stupefacenti; nel caso ha costituito il reato contestato e contiene aggravanti rilevate o valutate nel bilanciamento con le attenuanti generiche
codice di procedura penale, art. 599-bis, comma 2
Prima della riforma limitava l'accesso al concordato in appello per taluni reati (tra cui quello ex art. 74 d.P.R. 309/1990); la sua abrogazione è centrale per la valutazione delle conseguenze procedurali e sostanziali nel giudizio di rinvio
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.98 (Riforma "Cartabia")
Ha abrogato il comma 2 dell'art. 599-bis c.p.p., eliminando l'ostatività all'applicazione del concordato in appello per i reati indicati; la Corte ritiene che il giudice del rinvio possa tener conto delle conseguenze della novella nella determinazione della pena
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016; Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019)
Principio secondo cui l'onere di motivazione della riduzione per le attenuanti generiche è tanto più stringente quanto minore è la riduzione della pena; la scelta di concedere una diminuzione esigua richiede motivazione circostanziata
Sez. 5, n. 27626 del 23/05/2019 (Arena)
Ha qualificato il "concordato in appello" come istituto di natura processuale; la Corte fa riferimento a tale orientamento nel valutare gli effetti della riforma procedurale
Massime di principio
- Quando la Corte territoriale concede una riduzione di pena minima per le attenuanti generiche, deve fornire motivazione dettagliata e proporzionata: l'onere argomentativo aumenta quanto più esigua è la diminuzione.
- Le modifiche normative intervenute dopo il fatto o tra i gradi di giudizio che incidono su ostatività procedurali (es. art. 599-bis c.p.p.) possono essere prese in considerazione dal giudice nel determinare la pena, anche se non consentono sempre rimessione in termini; possono però influenzare la quantificazione sanzionatoria e l'accesso a istituti come il concordato in appello.
- Se il ricorso di appello è limitato alla sola pena, l'accertamento di responsabilità resta definitivo e solo il trattamento sanzionatorio può essere rinnovato o rimesso in discussione.
- La Cassazione può annullare solo la parte della sentenza carente di motivazione (ad es. il trattamento sanzionatorio) e rinviare per un nuovo giudizio di merito su quella specifica questione, lasciando ferme le altre statuizioni divenute definitive.
- In presenza di aggravanti e attenuanti concorrenti, il giudice del merito dovrebbe esplicitare i calcoli e i criteri usati per passare dalla pena base alla pena individualizzata (indicare misura di partenza, operazioni matematiche e ragioni della scelta), per evitare vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39045/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39048/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39097/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39098/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39099/2023 del 26/09/2023
- Sentenza penale · 26 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 39100/2023 del 26/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →