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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04274/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato condannato in primo grado per furto in abitazione aggravato, che in appello aveva aderito a un concordato ex art. 599-bis c.p.p. con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione salvo quelli sul trattamento sanzionatorio. La Corte d'appello di Lecce, in accoglimento del concordato intervenuto tra difesa e Procuratore generale, ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla pena, rideterminando il trattamento sanzionatorio con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza con l'aggravante contestata. L'imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di legge penale e vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza avrebbe dovuto comunque riconoscere i presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p., ossia una causa di non punibilità/proscioglimento, e che vi sarebbe stata omessa motivazione. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché rivolto contro un provvedimento non impugnabile nei punti dedotti, essendo state rinunciate le doglianze sulla responsabilità e avendo le questioni sollevate riguardato profili preclusi dal concordato; inoltre ha osservato che la rideterminazione della pena era stata integralmente accolta, sicché difettava anche l'interesse a dolersi della motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece ammissibili doglianze su motivi rinunciati o sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre rilevato che la censura sull'omessa motivazione era comunque priva di interesse, perché il concordato sulla pena era stato recepito integralmente dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello delimita l'oggetto dell'accordo tra le parti e, una volta rinunciati i motivi diversi dal trattamento sanzionatorio, preclude in cassazione la riproposizione di questioni sui motivi abbandonati.

  • art. 129 c.p.p.

    La sua mancata applicazione non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità e abbia aderito al concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dei motivi, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 426 c.p.p.

    Richiamo ritenuto non pertinente, perché la sentenza impugnata non era una sentenza di non luogo a procedere.

  • artt. 624-bis e 625 c.p.

    Norme incriminatrici del delitto oggetto della sentenza di merito, in relazione al quale la pena è stata rideterminata in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la validità del consenso prestato, il consenso del pubblico ministero o la corrispondenza tra accordo e decisione; resta preclusa la deduzione di questioni rinunciate.
  • La rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità dell'imputato comporta la preclusione a far valere in cassazione l'omesso esame di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che la questione rientri nei limiti dell'accordo e della decisione.
  • Quando il giudice di appello recepisce integralmente l'accordo sul trattamento sanzionatorio, manca l'interesse a dolersi di una pretesa omessa motivazione sulla pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende se la formulazione dei motivi è connotata da colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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