Cassazione Civile, Ordinanza n. 15067/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008. La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso, ritenendo applicabile l'art. 74 della L. n. 342/2000, secondo cui gli atti impositivi o modificativi della rendita catastale producono effetti solo dalla notificazione. Il Comune, ricorrendo per cassazione, ha dedotto due censure: con la prima ha denunciato violazione dell'art. 74 L. n. 388/2000 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ignorato la retroattività della rendita catastale; con la seconda ha sostenuto che la rendita era stata oggetto di precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato nel 2013, che avrebbe rettificato parzialmente la rendita attribuita dall'ufficio, rendendo tale rendita definitiva e quindi base imponibile anche per l'annualità 2008. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi del Comune, esaminati congiuntamente, non attingessero una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva infatti escluso la retroattività della nuova rendita non solo per la mancata prova dell'asserito errore materiale dell'ufficio e per l'assenza di indicazioni nell'avviso, ma anche perché, in base al principio di legge richiamato, la nuova rendita opera dalla notificazione. Inoltre, la dedotta circostanza del giudicato sulla revisione della rendita non risultava documentata nel ricorso e, comunque, era stata considerata irrilevante rispetto all'annualità 2008. Non essendo censurata efficacemente l'autonoma ratio decidendi, il ricorso non poteva essere accolto.
Norme richiamate
art. 74 L. 23 dicembre 2000, n. 342
Gli atti impositivi o modificativi della rendita catastale spiegano efficacia solo dalla loro notificazione; la nuova rendita non opera retroattivamente per annualità pregresse, salvo diversa prova e diverso fondamento della pretesa.
art. 5, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
La base imponibile dell'ICI è determinata anche in relazione alla rendita catastale, ma la sua applicazione concreta dipende dalla rendita efficacemente attribuita secondo le regole sulla notificazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se ne resta anche solo una non validamente aggredita, il ricorso è inammissibile o comunque non può essere accolto.
- In tema di ICI e rendita catastale, la rettifica o variazione della rendita produce effetti dalla notificazione dell'atto che la dispone, non potendo di regola essere applicata retroattivamente per annualità anteriori alla sua efficacia.
- La deduzione dell'esistenza di un errore materiale o di un precedente giudicato sulla rendita catastale deve essere specificamente allegata e documentata nel ricorso per cassazione; in difetto, la censura non è idonea a scalfire la decisione di merito.
- Se la CTR esclude la retroattività della nuova rendita sia per difetto di prova del presupposto fattuale invocato, sia per l'applicazione della regola di efficacia dalla notificazione, il ricorrente deve contestare entrambe le basi logiche della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14869/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14874/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14875/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14896/2023 del 29/05/2023
- ordinanza_civile · 29 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14898/2023 del 29/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →