Ordinanza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare, nonché anche previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, co. 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 4, co. 9, d.-l. n. 25/2025 s.m.i.; - della graduatoria finale di merito della procedura di concorso finalizzata al reclutamento di un contingente complessivo di 12 unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), relativa a 9 unità per il profilo di dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01), pubblicata il 19 marzo 2026, nella parte in cui dispone che “La graduatoria finale si compone anche di candidati idonei dalla 10 alla 11 posizione (applicazione del limite di cui all’articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)” e non anche degli altri candidati, tra cui la ricorrente, che hanno proficuamente superato tutte le prove della suddetta procedura, collocandosi tra la 12ª e la 15ª posizione; - per quanto occorrer possa, del bando relativo alla suddetta procedura di concorso, pubblicato il 26 settembre 2024, ove interpretabile come impositivo dell’applicazione della c.d. norma “taglia idonei”, in particolare con riferimento all’art. 13 nella parte in cui prevede che “In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 35, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; - per quanto occorrer possa, degli eventuali atti o provvedimenti non conosciuti con cui l’Amministrazione si sia determinata ad applicare la normativa “taglia-idonei”; - per quanto occorrer possa, del d.P.C.M. 13 settembre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, rubricato “Adozione di ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici”; - nonché, ai sensi dell’art. 116, co. 2, c.p.a., del silenzio diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 20 marzo 2026; - di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere annoverata tra gli idonei non vincitori della graduatoria finale di merito della procedura de qua e del consequenziale diritto della stessa allo scorrimento della suddetta graduatoria entro il termine di validità della stessa, nonché, per quanto occorrer possa, dell’illegittimità del ritardo nella conclusione della procedura selettiva; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, ivi espressamente compresa la condanna all’inserimento della stessa tra gli idonei della suddetta graduatoria di merito, nonché ai sensi dell’art. 116 c.p.a., all’ostensione e al rilascio di copia della documentazione richiesta dalla ricorrente con l’istanza di accesso proposta il 20 marzo 2026, previo accertamento del suo diritto a prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti, se del caso anche in via istruttoria ex artt. 46, comma 2, e/o 64 ss. c.p.a. nei termini di seguito illustrati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per nove posti di dirigente dell’area amministrativa, contabile e consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nella parte in cui include soltanto gli idonei non vincitori collocati entro il limite del 20% dei posti messi a concorso; sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, il bando, gli atti applicativi della cosiddetta norma taglia-idonei, il d.P.C.M. 13 settembre 2024 e il silenzio diniego sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso per il reclutamento di personale dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha contestato la graduatoria relativa al Codice 01, sostenendo che fosse illegittima l’applicazione dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, cosiddetta norma taglia-idonei, che aveva limitato l’inserimento degli idonei non vincitori al 20% dei posti messi a concorso. La ricorrente, pur avendo superato positivamente tutte le prove, era stata collocata tra la 12ª e la 15ª posizione e non era stata annoverata tra gli idonei non vincitori. Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto all’inserimento nella graduatoria degli idonei e allo scorrimento della graduatoria, nonché la tutela del diritto di accesso rispetto al silenzio diniego formatosi sull’istanza del 20 marzo 2026. In via subordinata ha prospettato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 9, d.-l. n. 25/2025, per asserita violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal necessario fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che le censure proposte erano quasi integralmente sovrapponibili a quelle già esaminate e ritenute infondate dalla stessa Sezione in precedenti controversie analoghe, richiamate ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a. Non sono state quindi ravvisate, in questa fase sommaria, ragioni sufficienti per sospendere la graduatoria o disporre l’inserimento cautelare della ricorrente tra gli idonei. L’ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento, accertamento e accesso né si pronuncia in via definitiva sulla questione di costituzionalità. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La ricorrente ha contestato l’applicazione della cosiddetta norma taglia-idonei, che limita il numero degli idonei non vincitori.
Il TAR ha ritenuto, in sede cautelare e sulla base dei precedenti conformi richiamati, non assistite da sufficiente fumus le censure dirette a escluderne l’applicazione nella procedura concorsuale.
art. 4, comma 9, d.-l. n. 25/2025
La disposizione è stata censurata dalla ricorrente in via subordinata sotto il profilo della legittimità costituzionale; l’ordinanza non esamina nel merito tale questione.
artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.
Sono stati indicati dalla ricorrente quali parametri costituzionali asseritamente violati dalla disciplina limitativa degli idonei; l’ordinanza non dispone la rimessione alla Corte costituzionale.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare, che il TAR ha respinto per difetto del necessario fumus di fondatezza.
Il TAR ha richiamato precedenti della stessa Sezione su ricorsi analoghi, ritenendo le relative doglianze non meritevoli di accoglimento.
È stato invocato dalla ricorrente per contestare il silenzio diniego sull’istanza di accesso; l’ordinanza cautelare non definisce tale domanda.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di una graduatoria concorsuale presuppone la sussistenza del fumus boni iuris; quando le censure risultano già esaminate e ritenute infondate dalla stessa Sezione in controversie analoghe, il requisito cautelare può essere escluso mediante richiamo a precedenti conformi.
- La disciplina che limita il numero degli idonei non vincitori nelle graduatorie concorsuali non può essere disapplicata in via cautelare in assenza di una ragionevole prospettiva di fondatezza delle censure rivolte contro la sua applicazione alla procedura.
- La mera prospettazione di una questione di legittimità costituzionale non impone la sospensione cautelare della procedura: occorre che la questione presenti, almeno nella valutazione sommaria propria della cautela, profili tali da sostenere il fumus della domanda principale.
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