Ordinanza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma aveva revocato il nulla osta rilasciato per lavoro subordinato. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la contestazione riguardava la revoca fondata sull’assenza della documentazione attestante l’idoneità alloggiativa. Il ricorrente sosteneva implicitamente la fondatezza delle proprie censure e chiedeva la tutela cautelare. Il TAR ha esaminato la documentazione prodotta nella fase amministrativa e ha rilevato che la certificazione di idoneità alloggiativa non risultava acquisita al momento della domanda; la relativa richiesta era stata presentata soltanto il 2 marzo 2026, dopo la chiusura del procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In base alle risultanze istruttorie, nella documentazione presentata per l’autorizzazione all’ingresso mancava la certificazione di idoneità alloggiativa e la domanda diretta a ottenerla era stata presentata successivamente alla conclusione del procedimento. Tale circostanza è stata ritenuta dimostrativa dell’assenza originaria del requisito e della conseguente inammissibilità della domanda. Il TAR ha richiamato l’art. 8-bis d.P.R. 394/1999, relativo all’obbligo del datore di lavoro di indicare un alloggio conforme ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria e alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. Non sono stati ravvisati sufficienti profili di fondatezza delle censure nella fase cautelare; il periculum non è stato oggetto di autonoma valutazione decisiva. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta per l’insufficienza del fumus boni iuris.
art. 8-bis d.P.R. 394/1999
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un’apposita dichiarazione [...] un alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria [...].
La disposizione impone, ai fini della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, la disponibilità o indicazione di un alloggio conforme ai requisiti prescritti e rende rilevante la relativa documentazione; la produzione successiva alla chiusura del procedimento non dimostra la presenza originaria del requisito.
Massime di principio
- Nella procedura di ingresso di un lavoratore straniero per lavoro subordinato, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria deve risultare dalla documentazione rilevante ai fini del procedimento; la mera presentazione della domanda di certificazione dopo la chiusura del procedimento non prova l’esistenza originaria del requisito.
- La produzione successiva della documentazione necessaria non consente, nella fase cautelare, di superare la carenza documentale esistente al momento della conclusione del procedimento, quando tale carenza incide su un requisito sostanziale della domanda.
- La tutela cautelare deve essere respinta quando, alla luce degli atti disponibili, non emergono sufficienti profili di fondatezza delle censure e risulta non comprovato un requisito richiesto dalla disciplina dell’ingresso dello straniero per lavoro subordinato.
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