Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria finale di merito e dell’elenco degli idonei pubblicata il 19 marzo 2026 sul sito istituzionale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) relativa al concorso pubblico, per titoli e esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 12 (dodici) unità di personale dirigenziale di livello non generale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI – e nello specifico per il profilo di n. 9 (nove) dirigenti per l’area amministrativa, contabile e consolare ( Codice 01) nella parte in cui limita al 20% l’inserimento degli idonei e non include il nominativo di parte ricorrente; del bando di concorso pubblicato il 26 settembre 2024; dei verbali di concorso, di ogni altro atto presupposto o conseguente; nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti preordinati, collegati e/o conseguenziali, anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall’Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente ed ostativi all’inserimento della ricorrente nella graduatoria dei candidati idonei, occorrendo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità delle norme che, in ipotesi, vi ostano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e elenco degli idonei del concorso per nove dirigenti dell’area amministrativa, contabile e consolare del MAECI, nella parte in cui limitano al 20% l’inserimento degli idonei non vincitori e non includono la ricorrente, nonché il bando e gli atti concorsuali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismi concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti del MAECI, profilo Codice 01, ha impugnato la graduatoria finale, l’elenco degli idonei, il bando e gli ulteriori atti concorsuali. Ha sostenuto che non fosse applicabile alla procedura l’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001, cosiddetta norma “taglia idonei”, che limita al 20% dei posti messi a concorso il numero degli idonei non vincitori. Secondo la ricorrente, tale limitazione avrebbe inciso sulle sue chance di assunzione. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025 per violazione degli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., chiedendo l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che le doglianze della ricorrente non presentassero la necessaria apparenza di fondatezza. La motivazione richiama precedenti conformi della stessa Sezione, relativi a ricorsi di analogo contenuto, già ritenuti non meritevoli di accoglimento, ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a. L’ordinanza non sviluppa un’autonoma valutazione del periculum in mora né decide in via definitiva sull’impugnazione, sulla questione di costituzionalità o sulla legittimità degli atti concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001
La ricorrente ne contesta l’applicabilità alla procedura concorsuale e la limitazione al 20% dei posti del numero degli idonei non vincitori; il TAR, in sede cautelare, non ravvisa il fumus necessario per accogliere la domanda.
art. 4, comma 9, d.l. n. 25/2025
La ricorrente ne deduce l’illegittimità costituzionale insieme all’art. 35, comma 5-ter, d.lgs. n. 165/2001; l’ordinanza cautelare non accoglie la domanda e non rimette la questione alla Corte costituzionale.
artt. 3, 4, 51 e 97 Cost.
Parametri costituzionali indicati dalla ricorrente per contestare la disciplina della limitazione degli idonei; il TAR non ritiene sussistente, nella fase cautelare, il fumus di fondatezza delle relative doglianze.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Richiamato per motivare, mediante rinvio a precedenti conformi della Sezione su ricorsi analoghi, il rigetto della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di atti concorsuali può essere negata quando, a una sommaria valutazione, le censure non presentino il necessario fumus boni iuris.
- Il richiamo a precedenti conformi della medesima Sezione, riguardanti ricorsi di analogo contenuto e già ritenuti infondati, può sorreggere una motivazione sintetica dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 74, comma 1, c.p.a.
- La contestazione della disciplina che limita al 20% dei posti il numero degli idonei non vincitori, accompagnata dalla deduzione di illegittimità costituzionale delle norme applicabili, non comporta di per sé la concessione della tutela cautelare: occorre comunque dimostrare il fumus di fondatezza delle censure nella specifica procedura concorsuale.
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