Ordinanza n. 3889/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento, pubblicato in data -OMISSIS-, con cui la Commissione RIPAM ha validato la graduatoria finale di merito e resa nota la “graduatoria dei vincitori” del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia - Codice 02, pubblicata in data -OMISSIS- sul sito del Ministero della Giustizia, nella sola parte in cui tra i vincitori non risulta il Sig. -OMISSIS-; - del provvedimento con cui in data 14.04.2025 la Commissione RIPAM ha rettificato la suddetta graduatoria, pubblicato in data 15.04.2026 sul sito inPA, portale del Reclutamento, nella sola parte in cui tra i vincitori non risulta il Sig. -OMISSIS- ; - di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali o comunque connessi alle predette graduatorie, anche di carattere generale, ivi inclusi le determinazioni della Commissione esaminatrice, i verbali di valutazione dei titoli e ogni altro atto della procedura concorsuale lesivo degli interessi del ricorrente, oltre a tutti gli atti e documenti analizzati durante l'istruttoria che li ha preceduti, benchè non conosciuti dal ricorrente; - per quanto occorra, del silenzio dell'Ass.ne FORMEZ PA sull'istanza di autotutela inviata dal ricorrente con pec del 4.3.2026; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a risultare tra i vincitori del predetto concorso e quindi ad essere assunto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, con ogni effetto di legge, anche in ordine alla relativa decorrenza; e per la condanna del Formez alla esibizione, ex artt. 65 e 116 comma 2 c.p.a., della documentazione istruttoria richiesta dal Sig. -OMISSIS-con pec del 19.03.2026 non ancora esibita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito e graduatoria dei vincitori del concorso per 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, anche nella successiva rettifica, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso tra i vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismo gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la graduatoria finale e la successiva rettifica della procedura concorsuale, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a essere incluso tra i vincitori e assunto, nonché l'esibizione della documentazione istruttoria richiesta a Formez PA. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della mancata attribuzione di titoli di riserva relativi al servizio civile e all'invalidità, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Dagli atti è emerso, tuttavia, che nella domanda di partecipazione il candidato aveva espressamente dichiarato di non voler fruire di alcuna riserva, selezionando l'opzione "Riserva dei posti per l'accesso ai concorsi pubblici: No". Il ricorrente ha mantenuto l'interesse alla domanda di ostensione ex art. 116 c.p.a., che è stata separatamente calendarizzata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la mancata indicazione delle riserve non costituisse una mera irregolarità, in applicazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti e del divieto di venire contra factum proprium: il candidato non può, dopo aver dichiarato di non voler fruire di riserve, pretendere in giudizio di farle valere. Il giudice ha inoltre rilevato il mancato superamento della prova di resistenza, poiché gli ultimi candidati inclusi tra i vincitori grazie ai due titoli di riserva invocati dal ricorrente avevano comunque conseguito un punteggio superiore a quello del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate. Poiché il ricorrente ha dichiarato che permaneva l'interesse all'accesso alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il TAR ha fissato la camera di consiglio del 22 settembre 2026 per la trattazione di tale domanda, senza definirla con l'ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, che è stata respinta dal TAR.
art. 116 c.p.a.
La domanda di accesso è rimasta pendente ed è stata fissata per la trattazione in una successiva camera di consiglio.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nella domanda del ricorrente per chiedere l'esibizione della documentazione istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento delle cautele di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la dichiarazione espressa del candidato di non voler fruire di una riserva dei posti non costituisce una mera irregolarità emendabile: opera il principio di autoresponsabilità e il candidato non può successivamente contraddire la propria dichiarazione facendo valere in giudizio la riserva non richiesta.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium impedisce al concorrente di contestare la mancata attribuzione di un beneficio concorsuale quando, nella domanda di partecipazione, abbia espressamente dichiarato di non volerne usufruire.
- La tutela cautelare contro una graduatoria concorsuale presuppone il superamento della prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che, anche considerando il beneficio invocato, avrebbe una concreta possibilità di conseguire l'inclusione tra i vincitori; tale possibilità manca quando i candidati collocati utilmente grazie alla riserva hanno comunque un punteggio superiore a quello del ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3882/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3883/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3891/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →