Ordinanza n. 3883/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, anche con motivi aggiunti, la revoca del nulla osta al lavoro, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare mirava inoltre a ottenere, secondo quanto riferito nell’ordinanza, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La revoca era contestata nonostante l’assenza della prescritta asseverazione, sostenendo implicitamente l’insufficienza degli accertamenti amministrativi e la possibilità di regolarizzare la posizione mediante il permesso per attesa occupazione. La parte resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, questione dalla quale il giudice ha prescisso nella fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. In particolare, ha reputato rilevante la carenza del requisito economico del datore di lavoro. Sebbene mancasse la prescritta asseverazione, l’amministrazione aveva verificato la situazione economica tramite l’Agenzia delle Entrate, accertando redditi d’impresa pari a euro 6.478 nel 2021, euro 131 nel 2022 ed euro 1.018 nel 2023. Tali importi sono stati ritenuti manifestamente incompatibili con le 124 richieste di assunzione presentate dal datore di lavoro nell’ambito dei decreti flussi 2022, 2023 e 2024, di cui 94 nella provincia di Roma. Le deduzioni del ricorrente non hanno messo in dubbio tale valutazione. Il giudice ha inoltre escluso, allo stato degli atti e in assenza di elementi contrari, la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione, poiché il requisito reddituale del datore di lavoro risultava originariamente mancante. Diversamente, il rilascio del permesso in presenza di un’insufficienza reddituale originaria svuoterebbe di significato il requisito del reddito minimo e potrebbe favorire condotte fraudolente elusive della disciplina. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa; il giudice ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro può essere ritenuta assistita da adeguato fumus di legittimità quando l’amministrazione abbia accertato, anche mediante verifiche dirette presso l’Agenzia delle Entrate e pur in assenza della prescritta asseverazione, l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro.
- La capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata anche in rapporto al numero complessivo delle richieste di assunzione presentate nell’ambito dei decreti flussi; redditi d’impresa manifestamente esigui possono non risultare idonei a giustificare un numero elevato di assunzioni richieste.
- Quando la carenza del requisito reddituale del datore di lavoro è originaria, non sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, poiché tale soluzione renderebbe privo di effettività il requisito reddituale minimo e potrebbe consentire l’elusione della disciplina sui flussi di ingresso.
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