Ordinanza n. 3882/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca delle speciali misure di protezione adottato dalla Commissione centrale ex legge n. 82/1991
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, fratello di un collaboratore di giustizia, era stato ammesso al programma speciale di protezione ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 82/1991. Ha impugnato il provvedimento ministeriale di revoca, notificato il 9 aprile 2026, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla ricostruzione posta a fondamento dell'ordinanza emerge che il ricorrente aveva violato per la seconda volta le prescrizioni del programma, effettuando un viaggio non autorizzato verso la località d'origine. Una prima violazione era stata segnalata dal Servizio Centrale di Protezione con nota del 21 marzo 2025, relativa a un controllo di polizia del 12 marzo 2025 in una località diversa da quella protetta; una seconda violazione era stata comunicata con nota del 20 gennaio 2026, in relazione a un controllo effettuato il 1° dicembre 2025 presso la località d'origine. La Direzione distrettuale antimafia di Lecce e la Direzione nazionale antimafia avevano quindi espresso parere favorevole alla revoca. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato degli atti, il fumus boni iuris. Il giudice ha valorizzato le plurime violazioni comportamentali della persona protetta, consistite in viaggi non autorizzati verso la località d'origine, ritenute idonee a esporla inutilmente a pericolo e a vanificare l'attività dell'Amministrazione e degli organi di polizia incaricati della protezione. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e materiali dell'Amministrazione, messo in discussione dalle condotte del ricorrente. Non è stata accolta la sospensione dell'efficacia della revoca; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, legge n. 82/1991
ammissione del familiare del collaboratore di giustizia al programma speciale di protezione
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'ammissione del ricorrente, familiare di un collaboratore di giustizia, al programma speciale di protezione.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta per l'assenza, allo stato degli atti, del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e le altre persone menzionate
La norma è richiamata quale fondamento della tutela dei dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la reiterata violazione da parte di una persona protetta delle prescrizioni relative agli spostamenti non autorizzati può escludere il fumus boni iuris dell'impugnazione della revoca del programma di protezione, quando le condotte risultino documentate e idonee a esporre la persona a pericolo.
- La revoca delle misure speciali di protezione può essere cautelarmente mantenuta quando le condotte della persona protetta, oltre a compromettere la sua sicurezza, vanifichino l'attività dell'Amministrazione e degli organi di polizia preposti alla protezione.
- Nel bilanciamento cautelare relativo alla revoca di misure speciali di protezione può prevalere l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e materiali impiegate dall'Amministrazione, qualora il comportamento dell'interessato ne comprometta l'efficace utilizzo.
- La presenza di plurime violazioni comportamentali, accompagnate da pareri favorevoli degli organi antimafia competenti, costituisce elemento rilevante per negare la sospensione cautelare del provvedimento di revoca delle misure di protezione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3881/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3883/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3887/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3888/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3889/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 15 lug 2026Ordinanza n. 3891/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →