Ordinanza n. 3891/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Roma Div. III Cat. 11A del 1° giugno 2026, notificato in data 6 giugno 2026, che decreta la sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 TULPS, per la durata di giorni 15, con conseguente chiusura dell’esercizio; ove occorrer possa, della cd. “nota” datata 24 maggio 2026, ad opera della Stazione dei Carabinieri -OMISSIS-, menzionata e non comunicata, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo all’esercizio dell’attività commerciale della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Roma di sospensione per quindici giorni della licenza ai sensi dell'art. 100 TULPS, con conseguente chiusura dell'esercizio
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento questorile, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché, ove occorrente, della nota della Stazione dei Carabinieri menzionata nel provvedimento ma non comunicata e degli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire documentazione e chiarimenti sull'istruttoria posta a fondamento della sospensione, inclusi i verbali dei servizi straordinari svolti tra aprile e maggio 2026, l'esposto relativo alle criticità del locale, il precedente provvedimento di sospensione del 26 settembre 2025 e ogni ulteriore documento istruttorio utile.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell'Amministrazione, ordinando il deposito della documentazione indicata entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Ha fissato l'udienza pubblica del 14 gennaio 2027 per la trattazione del merito e, nelle more, ha confermato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato già disposta con decreto monocratico. La regolazione delle spese di lite è stata rinviata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
È la base normativa indicata nel provvedimento questorile per disporre la sospensione della licenza dell'esercizio commerciale.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della società ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare o di merito richiede una più completa conoscenza dei fatti posti a fondamento di un provvedimento di sospensione di una licenza, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio dei verbali, degli esposti, dei precedenti provvedimenti e degli ulteriori elementi istruttori rilevanti.
- La conferma interinale della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, già disposta con decreto monocratico, non definisce il merito della controversia e può essere mantenuta fino alla trattazione collegiale o alla decisione definitiva.
- La regolazione delle spese di lite può essere rinviata alla sentenza definitiva quando il giudizio resta aperto e il Collegio dispone ulteriori incombenti istruttori.
Come è indicizzato
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