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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1919/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 15/11/2024, con cui era stata respinta la richiesta di revoca o modifica della misura cautelare carceraria. La difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 272 e ss., 275 comma 4 c.p.p., artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990) sostenendo che il GIP aveva motivato in modo sintetico e non aveva esaminato i numerosi argomenti introdotti (tra cui l'indicazione di un domicilio alternativo), e che l'appello non poteva essere dichiarato inammissibile per mera riproposizione della istanza de libertate, soprattutto in presenza di un provvedimento carente di motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbente il vizio di genericità dell'impugnazione: l'appello cautelare deve essere specifico, indicare i capi e i punti censurati e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell'impugnazione; non è sufficiente richiamare per relationem le ragioni della istanza de libertate. Anche se il provvedimento di primo grado fosse stato poco argomentato, la difesa doveva comunque individuare i punti della decisione oggetto di carenza motivazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che il provvedimento del GIP non fosse privo di motivazione, avendo indicato la mancanza di elementi di novità e l'inferiorità degli elementi allegati. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso in cassazione; norma richiamata per finalità di esposizione ma senza specifica interpretazione diversa da quella procedurale.

  • artt. 272 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento generale alle norme sul procedimento cautelare e sui relativi rimedi; la Corte valuta l'ammissibilità dell'appello cautelare sulla base dei principi di specificità applicabili a tali impugnative.

  • art. 275 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione delle decisioni cautelari e sui limiti dell'impugnazione; la Corte conferma l'obbligo di specificità dell'appello anche in materie cautelari.

  • art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norme relative al regime sanzionatorio e alle misure cautelari nei reati in materia di stupefacenti; citate nel quadro delle norme sostanziali applicabili al caso, ma la decisione si è concentrata su profili processuali di specificità dell'impugnazione.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza sulla motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza de libertate; la Corte valuta la correttezza formale e sostanziale della motivazione resa dal GIP.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello cautelare; la Corte ribadisce che tale impugnazione ha la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione e dunque richiede specificità dei motivi.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle forme e sui contenuti degli atti di impugnazione applicate analogicamente all'appello cautelare per richiedere l'indicazione dei punti e dei motivi di fatto e di diritto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la determinazione della sanzione verso la ricorrente, inclusa l'ingiunzione di versare somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'appello cautelare contro ordinanze in materia di misure personali deve essere specifico: non basta riproporre le stesse argomentazioni già esposte nell'istanza de libertate, occorre indicare esplicitamente i punti della decisione che si censurano e le ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell'impugnazione.
  • La scarsa o sintetica motivazione del provvedimento di primo grado attenua ma non elimina l'onere di specificità della difesa: la parte deve comunque individuare i passaggi della decisione che risultano carenti e spiegare perché essi giustifichino l'intervento del giudice d'appello.
  • Per ottenere l'ammissibilità dell'appello è utile documentare in modo chiaro gli elementi di novità rispetto agli atti e alle decisioni già esaminate in precedenti incidenti cautelari; la mera riproposizione di argomenti precedenti è a rischio di inammissibilità.
  • Se si ritiene che il provvedimento di primo grado sia privo di motivazione, nell'atto di appello bisogna puntare la critica sul vizio motivazionale, indicando i punti specifici di carenza e le conseguenze giuridiche rilevanti, anziché limitarsi a richiedere la revoca o modifica.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, nei casi previsti, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la completezza dell'atto di impugnazione prima del deposito.

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