Cassazione Civile, Ordinanza n. 21190/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia originaria riguardava la divisione di un immobile in comproprietà. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della comproprietaria ricorrente, confermando la non divisibilità del bene: secondo il giudice di merito, la trasformazione dell'immobile in due unità abitative avrebbe comportato una spesa molto rilevante rispetto al valore complessivo del bene e delle singole quote, oltre a lavori strutturali e impiantistici di notevole entità, con mantenimento di spazi comuni interni ed esterni. In Cassazione la ricorrente ha proposto ricorso avverso tale decisione, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dai difensori di entrambe le parti; il resistente ha aderito alla rinuncia mediante accettazione del proprio difensore. La Corte ha ritenuto la rinuncia rituale ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che la procura conferiva anche il potere di transigere e conciliare, e ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Ha reputato idoneo l'atto di rinuncia, benché sottoscritto solo dai difensori e non personalmente dalla ricorrente, poiché il difensore era munito di procura speciale comprensiva del potere di transigere e conciliare e la rinuncia era stata accettata dalla controparte. Ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non occorreva provvedere sulle spese e non trovava applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la rinuncia è valida se assistita dal mandato speciale richiesto; la sottoscrizione del difensore munito di procura con potere di transigere e conciliare è sufficiente
estinzioe del presente giudizio di Cassazione
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione
in presenza di rinuncia rituale il giudizio va dichiarato estinto
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato
la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato
Cass. n. 19560 del 2015
richiamata per affermare che l'estinzione del giudizio impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è valida quando rispetta i requisiti dell'art. 390 c.p.c. e può essere sottoscritta dal difensore munito di procura speciale comprensiva del potere di transigere e conciliare, senza necessità della firma personale della parte.
- L'adesione della controparte alla rinuncia elimina ogni profilo ostativo alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non è necessario provvedere sulle spese di lite, se la vicenda è definita transattivamente nei termini indicati dalla Corte.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
Come è indicizzato
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