Cassazione Penale, Sentenza n. 16524/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza d'appello su tre profili: (1) vizio della motivazione per carenza e contraddittorietà nella valutazione della cessione di stupefacente a favore di Allegra Marcello, lamentando che la Corte avrebbe fatto affidamento su una perquisizione successiva e su dichiarazioni non riscontrate (SMS neutri) e quindi non idonee a provare la cessione; (2) vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di tentata estorsione, contestando l'accettazione «acritica» delle dichiarazioni della persona offesa Allegra Marcello; (3) inosservanza ed errata applicazione di legge per violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione alla riqualificazione del capo a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, che avrebbe comportato una determinazione della pena sfavorevole rispetto al primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto i primi due motivi generici e meramente reiterativi delle deduzioni d'appello, senza confronto specifico con l'ampia motivazione dei giudici di merito; ha inoltre sottolineato la «doppia conforme» tra primo e secondo grado e la presenza di elementi oggettivi (sequestro, perquisizione, videoriprese, dichiarazioni di altri presenti) a conforto delle affermazioni della persona offesa. Sulla questione della reformatio in pejus ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 16208/2014 e altre) ritenendo che la riqualificazione del reato più grave costituisca una novazione strutturale che non viola il divieto di reformatio in pejus se la pena complessiva non è aumentata e la rinnovata determinazione è coerente con i principi giurisprudenziali. Per effetto ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla cassa delle ammende di euro 3.000; si conferma la decisione di merito che aveva riqualificato il capo a) ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 e aveva rideterminato la pena (in appello: anni 2 e mesi 6 di reclusione e euro 600,00 di multa, come da sentenza di appello).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte ha richiamato la riqualificazione ai sensi del comma quinto per individuare il reato più grave fra più condotte unificate; tale riqualificazione modifica la struttura del reato continuato e rende legittima la rideterminazione della pena nei limiti della pena complessiva senza violare il divieto di reformatio in pejus.
Richiamato implicitamente nel richiamo al divieto di reformatio in pejus: la Corte ha spiegato che non vi è violazione se la modifica della struttura del reato continuato comporta una novazione strutturale e la pena complessiva non risulta aumentata.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Usato per motivare l'inammissibilità per genericità del motivo: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la mancanza di correlazione con le argomentazioni del giudice porta all'inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nei principi applicati: la Cassazione può respingere censure riferite a deduzioni che risultino implicitamente disattese dalla motivazione complessiva della sentenza di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per il limite alla esposizione dei motivi in cassazione: occorre riportare i motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione.
Norma usata per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione dell'ammenda in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U. n. 16208 del 27/03/2014 e altre pronunce citate
Le Sezioni Unite hanno stabilito che se muta la struttura del reato continuato (es. cambia il reato più grave o la sua qualificazione), l'applicazione di una diversa determinazione di uno dei segmenti del cumulo non configura automaticamente reformatio in pejus, purché la pena complessiva non risulti aumentata e la nuova valutazione sia coerente con la novazione strutturale.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che ripropone in termini generici i medesimi motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello rischia l'inammissibilità: è necessario affrontare specificamente e punto per punto la motivazione di merito.
- Quando il giudice di primo e secondo grado forniscono una motivazione coerente e concorde (doppia conforme), la Corte di Cassazione deferisce largamente alle valutazioni di merito a meno che non emerga un errore giuridico manifesto o una radicale illogicità.
- Le affermazioni della persona offesa possono essere ritenute attendibili se risultano riscontrate da elementi oggettivi (perquisizione, sequestro, videoriprese, dichiarazioni di terzi); la mancata contestazione puntuale di tali elementi conduce al rigetto delle censure basate solo su presunta inattendibilità.
- Il divieto di reformatio in pejus non impedisce automaticamente la modifica della qualificazione del reato e la conseguente rideterminazione di singoli segmenti della pena quando la struttura del reato continuato cambia: occorre verificare l'assenza di un peggioramento complessivo della pena e la coerenza della nuova determinazione con la giurisprudenza di legittimità.
- In fase di impugnazione è fondamentale documentare con precisione le contraddizioni nella motivazione e indicare elementi specifici di prova che smentiscano direttamente le valutazioni dei giudici di merito; censure vaghe o meramente alternative sono destinate a fallire.
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