Cassazione Civile, Ordinanza n. 32083/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (responsabile civile)
La controversia
La controversia origina da una domanda di pagamento di un credito risarcitorio ceduto dal proprietario di un veicolo danneggiato da un apparecchio tagliaerba utilizzato dalla convenuta. In primo grado il giudice aveva accolto la domanda della cessionaria, liquidando il credito ma compensando le spese di lite. La soccombente sul capo spese ha proposto appello, sostenendo che, essendo stata accolta la domanda e risultando la controparte sostanzialmente soccombente, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza. Il tribunale ha respinto l’appello ritenendo legittima la compensazione, valorizzando il comportamento della parte attrice che avrebbe dovuto cooperare alla definizione del contenzioso accettando le offerte stragiudiziali formulate. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione delle spese è misura eccezionale e oggi ammissibile solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione; deduce inoltre che il giudice avrebbe errato nel valorizzare la presunta mancanza di cooperazione dell’attrice, nonostante la parte convenuta avesse già riconosciuto e offerto sostanzialmente quanto dovuto e avesse anche rifiutato la negoziazione assistita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, formalmente costruito come violazione di legge, mirasse in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e dell’opportunità della compensazione delle spese, valutazione riservata al giudice di merito. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando una delle parti sia vittoriosa, il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica dell’astratta idoneità delle ragioni poste a base della decisione e del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre resta insindacabile la scelta discrezionale del giudice di merito di compensarle in tutto o in parte, se adeguatamente motivata. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
unico motivo ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ.
Il ricorrente ha formalmente denunciato violazione o falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta diretta a ottenere una nuova valutazione del merito e quindi inammissibile in cassazione.
Invocato come regola generale della soccombenza nella regolazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei limiti consentiti dalla norma, in presenza di soccombenza reciproca o di altre ragioni riconosciute dal giudice e adeguatamente motivate; la valutazione concreta della compensazione resta però rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei casi consentiti.
art. 92, comma 1, ultima parte, c.p.c.
art. 92, ultima parte, c.p.c.
Richiamato quale parametro per la regolazione delle spese e per la verifica della motivazione sulla compensazione.
Richiamata come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese.
Corte cost. 19 aprile 2018, n. 77
Richiamata per l’incidenza sul testo dell’art. 92 c.p.c. e sui limiti alla compensazione delle spese.
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. in L. 10 novembre 2014, n. 162
Richiamato come ulteriore modifica della disciplina della compensazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la censura in cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito circa l’opportunità della compensazione.
- Quando una delle parti sia risultata vittoriosa, la motivazione sulla compensazione delle spese è sindacabile solo per verificare che le ragioni poste a fondamento siano astrattamente idonee e che non siano poste spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La scelta di compensare in tutto o in parte le spese, nei casi consentiti dall’art. 92 c.p.c., resta un potere discrezionale del giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa valutazione del giudice di legittimità.
- La parte che contesti la regolazione delle spese deve dedurre un vizio di violazione dei limiti legali alla compensazione o un difetto di motivazione nei termini rilevanti, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura del comportamento processuale delle parti.
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