Cassazione Penale, Sentenza n. 30680/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge per aver erroneamente applicato l'art. 131-bis c.p. (esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto). Il Procuratore generale ha contestato che la Corte territoriale ha ritenuto i precedenti dell'imputato "non specifici e risalenti nel tempo" e quindi non ostativi al beneficio, nonostante l'imputato avesse condanne irrevocabili sia prima (truffa continuata, irrevocabile il 16/04/2017) che dopo (indebito utilizzo di carte di credito, 2018) i fatti contestati (24/04/2017 e 06/05/2017), ossia condanne rilevanti per stabilire l'abitualità del comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nell'escludere l'abitualità del comportamento ai fini dell'art. 131-bis c.p. secondo il criterio delle Sezioni Unite (il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, e i reati sono della stessa indole). Considerato che l'imputato aveva una condanna irrevocabile per truffa antecedente ai fatti e un'ulteriore condanna successiva per indebito utilizzo di carte di credito, entrambe con finalità di lucro e pregiudizievoli per il patrimonio altrui, la Cassazione ha ritenuto che sussistesse l'ostatività all'applicazione della causa di non punibilità. Per l'errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame
La norma sulla non punibilità per particolare tenuità richiede che il fatto sia non abituale: le Sezioni Unite interpretano 'abitualità' come la presenza di almeno due altri illeciti commessi dall'autore, anche successivamente al fatto giudicato; se sono presenti altri illeciti della stessa indole la causa di non punibilità non può essere riconosciuta.
Norma che disciplina il reato di ricettazione, ossia il fatto-reato per cui l'imputato era stato processato; la valutazione della tenuità del fatto deve tenere conto della natura del reato contestato.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla decisione di merito; regola l'assoluzione per non punibilità quando ricorrono cause estintive o di non punibilità (applicata erroneamente secondo la Cassazione in presenza di abitualità).
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che la condanna divenuta irrevocabile prima della commissione dei fatti (o di altra circostanza) costituisce ostacolo all'estinzione del reato in certi casi; qui evidenzia che la sentenza di applicazione della pena per truffa era irrevocabile il 16/04/2017, prima dei fatti di aprile/maggio 2017.
Norma il cui carattere plurioffensivo è richiamato per sottolineare che il reato in oggetto e i reati contestati alle precedenti condanne condividono finalità di lucro e pericolo per il patrimonio, elemento utile a valutare la 'stessa indole' dei reati.
Massime di principio
- Per escludere la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) occorre verificare l'assenza di 'abitualità': l'abitualità sussiste se l'autore ha commesso almeno due illeciti ulteriori rispetto al fatto in esame, anche se successivi.
- La 'stessa indole' tra reati va valutata concretamente: rilevano finalità comuni (es. lucro) e caratteristiche oggettive o ambientali delle condotte; reati diversi formalmente possono essere considerati della stessa indole se condividono elementi essenziali.
- Le condanne irrevocabili, anche se anteriori o successive al fatto, possono impedire il riconoscimento della causa di non punibilità se dimostrano l'abitualità del comportamento.
- In caso di erronea applicazione di norme sostanziali che incidono sulla non punibilità (es. art. 131-bis), la Corte di Cassazione annulla con rinvio per nuovo giudizio, senza pronunciarsi direttamente sulla responsabilità sostanziale quando la questione non è stata correttamente valutata dal giudice di merito.
- Per valutare richieste analoghe è fondamentale ricostruire la sequenza temporale e lo status (irrevocabilità) delle condanne pregresse, nonché la qualità e la natura delle singole fattispecie per determinare l'eventuale abitualità.
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