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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11156/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 2.760,80 portati da un assegno circolare emesso in favore del ricorrente e da questi girato al resistente. L’opposizione era stata proposta dalla società di cui il resistente era amministratore unico, sostenendo che costui non avesse mai incassato l’assegno; tuttavia, in istruttoria era emerso che l’assegno era stato incassato dal resistente e che la firma di girata appariva probabilmente apocrifa. Il giudice di pace aveva confermato il decreto, mentre il tribunale in appello aveva accolto l’impugnazione ritenendo provato che l’assegno fosse stato girato dal ricorrente e poi incassato dal resistente. Con il ricorso per cassazione si deduceva un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo: il comportamento asseritamente illegittimo, contraddittorio e di malafede del resistente nel giudizio, che prima negava l’incasso dell’assegno e poi sosteneva la girata volontaria e consapevole da parte del ricorrente, nonostante la difformità della firma di girata. In sostanza il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove e della credibilità della tesi avversaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha osservato che la censura, pur evocando gli artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di omesso esame di fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito. Ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale di valutazione; la violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede invece l’allegazione che siano state poste a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico sia stato comunque considerato. Il comportamento processuale contestato non è stato ritenuto un fatto storico decisivo omesso dal giudice d’appello. È stata inoltre applicata la disciplina del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, consente il sindacato di legittimità solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dei poteri ufficiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile se il giudice attribuisce a una prova un valore difforme da quello previsto dalla legge o viola una regola legale di valutazione della prova.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulti, oltre al come e quando sia stato discusso.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Impone il rispetto degli oneri di deposito e specificazione a supporto della censura di omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare il mero apprezzamento di merito compiuto dal giudice di merito.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo in presenza di specifici errori di regola sulla prova, non già quando si contesti genericamente il convincimento raggiunto dal giudice sulla base delle risultanze istruttorie.
  • Per denunciare utilmente l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare in modo rigoroso il fatto storico, il dato probatorio da cui risulta, la sua deduzione nel processo e la sua decisività; la doglianza su un comportamento processuale valutato in chiave di attendibilità non basta, di per sé, a integrare il vizio.
  • rami [

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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