Cassazione Penale, Sentenza n. 23571/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di prevenzione emesso dalla Corte di appello di Reggio Calabria in seguito al decreto di primo grado: la difesa di Roberto Morgante contestava la fondatezza della confisca rimanente dopo il parziale annullamento, lamentando (i) insufficiente e contraddittoria motivazione sulla pericolosità sociale e sulla sua attualità, (ii) illegittima estensione temporale della confisca a utilità acquisite anteriormente al periodo in cui la pericolosità era stata circoscritta (2009-2012), (iii) violazione della preclusione derivante da precedenti decisioni penali (confisca ex art. 240-bis c.p.) che avevano già restituito o disposto su alcuni beni, e (iv) mancato e ingiustificato scarto delle consulenze di parte e delle prove documentali atte a dimostrare l'origine lecita di alcuni beni. Il terzo interessato Antonino Morgante impugnava invece la confisca del saldo di un conto corrente intestato a lui, denunciando l'assenza di motivazione che dimostrasse la riconducibilità sostanziale del rapporto patrimoniale al padre/proposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Morgante: ha ritenuto adeguata la delimitazione temporale della pericolosità (2009-2012) sulla base del giudicato penale che ha accertato responsabilità per concorso esterno e usura in quel periodo, e ha giudicato infondate le censure relative allo sproporzionato giudizio di ricchezza e alla presunta preclusione derivante da pronunce penali non definitive sulle specifiche utilità; ha altresì ritenuto generiche e non idonee a travolgere la motivazione le consulenze di parte non specificamente atte a confutare il ragionamento dei giudici di prevenzione. Viceversa, ha accolto il ricorso di Antonino Morgante (terzo interessato) annullando senza rinvio la parte del provvedimento che aveva confiscato il saldo del conto a lui intestato, per mancanza di adeguata motivazione sulla effettiva riconducibilità sostanziale del rapporto patrimoniale al proposto.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), art. 16, comma 1; art. 4, lett. a); art. 1, lett. b)
art. 16, comma 1; art. 4, lettera a); art. 1, lettera b)
La Corte ha applicato le disposizioni sul giudizio di pericolosità sociale per giustificare la confisca di prevenzione; ha ritenuto che l'appartenenza qualificata (art. 4 lett. a) e la pericolosità generica (art. 1 lett. b)) possano essere fondate su accertamenti penali che dimostrino ruoli funzionali al gruppo mafioso e condotte di matrice lucro-genetica nel periodo individuato (2009-2012).
La sentenza penale di condanna per reati aggravati dalla metodologia mafiosa (art. 416-bis) è assunta come elemento probatorio decisivo a fondamento della pericolosità qualificata del ricorrente e giustifica, nel perimetro temporale pertinente, l'adozione di misure reali di prevenzione.
La partecipazione a reati con più soggetti (concorso) è stata valorizzata per qualificare il ruolo del ricorrente come concorrente esterno funzionale all'associazione mafiosa.
codice penale, art. 240-bis (ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992)
art. 240-bis (richiamando ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992)
La preclusione derivante da decisioni penali definitive su misure patrimoniali (ex art. 240-bis) è riconosciuta in linea di principio ma non opera se non sussiste un giudicato definitivo o se i beni oggetto delle due misure non sono effettivamente sovrapponibili; la Cassazione ha verificato l'assenza di una decisione penale definitiva sulle specifiche utilità ancora contestate nel provvedimento di prevenzione, motivando il rigetto dell'eccezione di preclusione.
Il limite devolutivo e le regole processuali del procedimento di prevenzione (richiamate nel ricorso) non impediscono alla Corte di motivare anche in maniera sintetica quando il giudizio poggia su un giudicato penale forte; la Cassazione ha richiamato l'art. 10 per delimitare i margini di sindacato sulla motivazione.
Giurisprudenza: Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 111/2018 ("Gattuso")
La Corte ha richiamato i principi di Gattuso in tema di prova dell'appartenenza mafiosa e del necessario collegamento tra condotte e rafforzamento dell'associazione; tuttavia ha ritenuto che nel caso concreto il giudicato penale fornisse la forza probatoria richiesta per delimitare la pericolosità nel periodo considerato.
Giurisprudenza: Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2019
Il richiamo alla pronuncia costituzionale riguarda i criteri di tipizzazione della pericolosità generale e la necessità di motivazione; la Cassazione ha ritenuto applicati correttamente tali principi alla stregua delle risultanze di giudicato penale.
Massime di principio
- Il giudicato penale che accerta responsabilità per reati di natura mafiosa o connessi (es. concorso esterno, usura aggravata) rappresenta, nel procedimento di prevenzione, un elemento probatorio molto forte che può suffragare la delimitazione temporale e sostanziale della pericolosità sociale.
- La delimitazione temporale della pericolosità è decisiva: beni acquisiti significativamente prima del periodo in cui la pericolosità è stata circoscritta possono essere restituiti, ma è onere della difesa dimostrare con precisione temporale e documentale l'acquisizione antecedente e l'origine lecita delle utilità.
- La preclusione derivante da una decisione penale su misure patrimoniali opera solo se esiste un giudicato definitivo e se gli accertamenti di fatto sono sovrapponibili; in mancanza di coincidenza puntuale dei beni o di decisione definitiva la valutazione di prevenzione conserva autonoma efficacia.
- Le consulenze e le prove economico-patrimoniali di parte debbono essere valorizzate con precisione: mere affermazioni generiche sull'origine lecita dei fondi o sulla datazione delle operazioni non sono sufficienti a travolgere una motivazione che poggia su giudicato penale.
- Per attaccare con successo una confisca di prevenzione è necessario proporre censure specifiche e documentate (es. dati contabili, titoli temporali, prova di terzi titolari effettivi) che mettano in crisi, punto per punto, la ricostruzione temporale e la correlazione reddituale adottata dal giudice di merito.
- In caso di rapporti intestati a terzi, il giudice richiede una motivazione esplicita che dimostri la riconducibilità sostanziale delle utilità al proposto; in assenza di tale motivazione le posizioni di terzi devono essere tutelate con annullamento senza rinvio.
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