Cassazione Penale, Sentenza n. 25839/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 1/12/2022 che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'opposizione avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente, detenuto, aveva presentato reclamo tramite ufficio matricola allegando documentazione comprovante l'assenza di redditi. La difesa deduce la violazione delle norme processuali in quanto il Presidente aveva richiamato l'obbligo di conformarsi alle forme dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 (rito civile semplificato per liquidazione compensi) ritenendola irrituale, mentre la controversia dovrebbe essere disciplinata dall'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002 (reclamo in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) e decidibile secondo le regole del processo penale con instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, disponendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame secondo le forme previste dall'art. 99 del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto erroneo il richiamo all'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011: la procedura per il reclamo contro il diniego del patrocinio gratuito è soggetta alle regole del procedimento penale e non al rito civile semplificato previsto per le liquidazioni dei compensi.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99
L'art. 99 disciplina il reclamo avverso il provvedimento di diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e impone che la decisione sia assunta nel quadro del procedimento penale, con instaurazione del contraddittorio; pertanto la procedura applicabile è quella penale.
d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 15
L'art. 15 riguarda le forme di impugnazione relative ai decreti di liquidazione dei compensi a custodi o ausiliari e rientra nel rito civile semplificato: secondo la Corte, tale norma non è pertinente alle impugnazioni contro il diniego del patrocinio gratuito nel processo penale.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76
Richiamato in motivazione dalla difesa: la Corte evidenzia la necessità che il giudice penale valuti gli elementi di fatto e di diritto relativi all'ammissione al patrocinio, senza limitarsi a rinvii formali alla normativa civile.
Massime di principio
- Le impugnazioni avverso il diniego di patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale vanno decidete secondo l'art. 99 d.P.R. 115/2002 e con le regole del processo penale (contraddittorio), non con il rito civile previsto dal d.lgs. 150/2011.
- Il richiamo automatico alle forme dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 è inadeguato quando la questione incide sul diritto alla difesa nel processo penale; il giudice deve esaminare il merito documentale (es. assenza di redditi) e non limitarsi a rilievi formali.
- Il reclamo presentato tramite ufficio matricola da un detenuto è ammissibile; l'organo giudicante deve comunque procedere all'accertamento sostanziale degli elementi probatori prodotti.
- La distinzione giurisprudenziale tra controversie su compensi (natura patrimoniale, rito civile) e controversie sull'ammissione al patrocinio (accessorie al processo penale, applicazione delle regole penali) deve essere sempre rispettata per individuare la procedura corretta.
- In presenza di errori procedurali del giudice (applicazione di norme non pertinenti), il rimedio può essere l'annullamento senza rinvio con trasmissione per nuovo esame, ove sia evidente la violazione di competenza procedurale.
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