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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27599/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile Paolo Stendella, deduceva due principali censure: I) nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'imputato e del responsabile civile, sostenendo che l'appello del responsabile civile era stato depositato via PEC il 5/05/2020 durante il periodo di sospensione dei termini giudiziali e senza firma digitale, quindi in difetto di forma; II) mancanza e contraddittorietà della motivazione circa la quantificazione in 80% della responsabilità concorrente della vittima (Stendella) nell'incidente del 11/02/2015, con contestazione della valutazione del concorso di colpa operata dal Tribunale di Ancona.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul profilo processuale (motivo I) ha ritenuto infondato il motivo riferito all'inammissibilità dell'appello dell'imputato, poiché dagli atti risultava il regolare invio a mezzo raccomandata dell'impugnazione dell'imputato e la ricezione del plico in data 8/05/2020; ha osservato che l'appello del responsabile civile inviato via PEC il 5/05/2020 nel periodo di sospensione era irrituale (prima dell'entrata in vigore del d.l. n.137/2020 che avrebbe consentito la proposizione via PEC), ma ciò non è idoneo a determinare l'annullamento della sentenza quando l'appello dell'imputato era rituale e tempestivo. Quanto al merito sulla percentuale di responsabilità (motivo II), la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per carenza di interesse e perché si tratta di censura motivazionale non consentita per le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; ha richiamato giurisprudenza che esclude l'interesse della parte civile a impugnare in cassazione l'accertamento del concorso di colpa della vittima, trattandosi di accertamento privo di efficacia di giudicato in sede civile. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    La pronuncia riguarda la responsabilità penale per lesioni personali colpose derivanti da incidente stradale; la norma è richiamata come fattispecie di reato contestata all'imputato.

  • art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Richiamata come presidio procedurale relativo ai termini e alle modalità di proposizione del ricorso per cassazione dalla parte civile.

  • decreto-legge n. 137/2020

    Citato per spiegare che la possibilità di proporre impugnazioni via PEC è stata introdotta solo dal 29/10/2020; gli invii via PEC anteriori a tale data possono essere considerati irrituali.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione (in particolare per sentenze d'appello rese su procedimenti di competenza del Giudice di pace), escludendo la possibilità per la parte civile di impugnare in cassazione questioni essenzialmente motivazionali quali la quantificazione del concorso di colpa della vittima.

  • art. 651 cod. proc. pen.

    Riferito per chiarire i limiti dell'efficacia extrapenale del giudicato penale: il fatto commesso da un soggetto diverso dall'imputato rimane estraneo all'ambito del giudicato penale e non vincola il giudice civile.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019 e Sez. 4, n. 4607 del 20/09/2017 - Collodel)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che il ricorso per cassazione della parte civile contro l'accertamento del concorso di colpa della vittima è inammissibile per difetto di interesse, poiché tale accertamento non ha efficacia di giudicato in sede civile.

Massime di principio

  • Se l'appello di una delle parti è stato proposto nei modi e nei termini previsti (ad es. tramite raccomandata con ricevuta di ricezione entro i termini), l'irregolarità formale dell'appello dell'altra parte (ad es. invio via PEC durante un periodo in cui tale modalità non era ancora prevista) non determina automaticamente l'annullamento della sentenza di merito.
  • Nel contesto delle impugnazioni in Cassazione di sentenze d'appello su cause di competenza del Giudice di pace, la parte civile trova ammissibili solo determinati motivi indicati dall'art. 606 c.p.p.; le censure che sono essenzialmente di vizio motivazionale sulla quantificazione del concorso di colpa possono risultare inammissibili.
  • La determinazione giudiziale del concorso di colpa della vittima nelle valutazioni penali non ha efficacia di giudicato nei confronti di terzi in sede civile: chi ritiene di subire un pregiudizio civile dalla valutazione penale può agire in sede civile per ottenere la pronuncia definitiva sul risarcimento.
  • In situazioni di emergenza normativa (es. misure introdotte durante la pandemia) è fondamentale verificare la decorrenza delle norme che modificano le modalità processuali (ad es. uso della PEC) e dimostrare la tempestività e la correttezza formale dell'impugnazione tramite mezzi idonei (ricevute, attestazioni di ricezione).
  • Quando si contesta la quantificazione del concorso di colpa in sede penale, la strategia più efficace per ottenere tutela sul piano patrimoniale è promuovere l'azione civile davanti al giudice competente, poiché il giudicato penale sulla persona offesa non ha efficacia vincolante in sede civile.

Testo integrale

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