Cassazione Civile, Sentenza n. 10269/2021 del 19/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza, la quale aveva dichiarato illegittima l'iscrizione di Gervasi alla Gestione separata e l'addebito di contributi e sanzioni per l'anno 2009 (euro 2.229). L'INPS deduceva violazione delle norme sulle iscrizioni alla Gestione separata, sostenendo che l'avvocato, essendo iscritto all'albo e titolare di partita IVA, fosse comunque obbligato all'iscrizione e al versamento dei contributi; contestualmente lamentava la mancata applicazione delle disposizioni che estendono l'obbligo anche a redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che la Corte territoriale aveva correttamente accertato l'assenza del requisito dell'abitualità dell'attività professionale, avendo il professionista prodotto redditi per il 2009 inferiori alla soglia di euro 5.000,00 e non essendovi prove idonee a dimostrare l'esercizio abituale dell'attività a carico dell'INPS. La Cassazione ha precisato che la mera iscrizione all'albo professionale e la titolarità di partita IVA non sono, di per sé, elementi sufficienti per dimostrare l'abitualità; il requisito dell'abitualità è fattuale e spetta all'INPS l'onere di provarlo. La sentenza ha inoltre rilevato che la previsione normativa collega l'obbligo di iscrizione all'effettiva abitualità dell'attività o, se occasionale, al superamento della soglia di euro 5.000 annui, e ha osservato che non vi è stata condanna alle spese nei confronti del resistente. Infine, la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, legge 335/1995
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."
L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi eserciti professionalmente un'attività di lavoro autonomo in via abituale (anche se non esclusiva); l'obbligo va valutato in base al requisito di abitualità, che è un elemento di fatto.
art. 18, comma 12, decreto-legge 98/2011 (conv. legge 111/2011)
Interpretazione autentica che chiarisce la portata dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, confermando l'obbligo generale per i professionisti la cui attività sia abituale e l'interazione normativa con la disciplina successiva.
art. 44, comma 2, decreto-legge 269/2003 (conv. legge 326/2003)
"soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
Per l'attività occasionale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge solo se il reddito annuo eccede la soglia di euro 5.000; per le attività abituali il superamento della soglia non è il presupposto (ciò dipende dall'abitualità).
art. 21, comma 8, legge 247/2010
Norma richiamata nel ricorso; la Corte non l'ha ritenuta decisiva per variare il principio per cui l'iscrizione dipende dall'abitualità e dall'eventuale copertura assicurativa da parte della cassa di riferimento.
art. 40, decreto-legge 269/2003 (conv. legge 326/2003)
Richiamato dalla ricostruzione normativa congiunta alle altre disposizioni sul regime contributivo dei professionisti; la Corte lo inserisce nel quadro normativo complessivo che distingue tra attività abituale e occasionale.
art. 13, comma 1 quater, d.lgs. 115/2002
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'applicazione della norma che prevede il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti iscritti ad albo dipende dal carattere di abitualità dell'attività; la qualifica di iscritto all'albo non è di per sé sufficiente a dimostrare abitualità.
- Per le attività occasionali rileva il superamento della soglia annua di euro 5.000 affinché scatti l'obbligo di iscrizione; un reddito annuo inferiore a tale soglia costituisce indizio rilevante per escludere l'abitualità, ma non è esclusivo né decisivo se vi sono altri elementi probatori di abitualità.
- L'abitualità è un requisito di fatto che va accertato caso per caso; l'onere della prova circa l'esercizio abituale grava sull'INPS (o sull'ente che promuove l'iscrizione/accertamento).
- La titolarità di partita IVA e l'iscrizione all'albo sono elementi che possono essere considerati, ma non sostituiscono la necessità di prove concrete sull'effettiva continuità/organizzazione dell'attività professionale.
- Se il reddito è già integralmente soggetto alla contribuzione presso la cassa di categoria di riferimento, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata viene meno.
- Nelle controversie contributive il giudice valuta la complessiva prova documentale e fattuale: in assenza di prova dell'abitualità l'accertamento dell'ente può essere rigettato.
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