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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10267/2021 del 19/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato il Tribunale di Siena nell'escludere l'obbligo di iscrizione dell'avvocato De Maglie alla Gestione separata INPS e il pagamento dei contributi per l'anno 2009 (avviso di addebito di €435). L'INPS sosteneva che, essendo la professionista iscritta all'albo e titolare di partita IVA, fosse obbligatoria l'iscrizione e il versamento contributivo ai sensi delle norme richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione ovvero, se occasionale, dal superamento della soglia reddituale annua di €5.000. La Corte territoriale aveva accertato, senza prova contraria da parte dell'INPS, che l'attività della De Maglie era occasionale e che il reddito 2009 era inferiore alla soglia; pertanto la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non bastano a dimostrare l'abitualità. Spese di lite a carico del ricorrente (INPS) e menzione dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1995, n. 335, art. 2, comma 26

    "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda i soggetti che esercitano l'attività professionale in modo abituale; non è determinato automaticamente dall'iscrizione all'albo

  • Decreto-Legge 30 maggio 2003, n. 269, art. 44, comma 2 (conv. con L. 24 novembre 2003, n. 326)

    "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"

    Per l'attività occasionale la soglia di €5.000 annui è il limite oltre il quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; redditi inferiori costituiscono indizio di occasionalità

  • Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111)

    Ha fornito un'interpretazione autentica della norma rafforzando la lettura secondo cui l'obbligo riguarda l'esercizio abituale della professione e l'eventuale estensione all'occasionalità oltre la soglia reddituale

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 21, comma 8

    Citata nel ricorso ma non ritenuta idonea a dimostrare che la mera iscrizione all'albo equivalga automaticamente a esercizio abituale; la Corte ha richiesto prova dell'abitualità

  • Normativa in tema di obbligo assicurativo presso casse professionali (principio giurisprudenziale richiamato)

    Se il reddito derivante dall'attività professionale è già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento, manca l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS dipende dall'abitualità dell'attività professionale; in alternativa, per l'attività occasionale, rileva il superamento della soglia annua di €5.000
  • La mera iscrizione all'albo professionale o il possesso di partita IVA non sono, di per sé, elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità dell'attività
  • L'onere della prova circa l'abitualità dell'attività gravava sull'INPS; senza adeguata prova l'obbligo non può essere dichiarato
  • Un reddito annuo inferiore a €5.000 costituisce un indizio significativo di occasionalità, ma l'abitualità va valutata secondo la scelta organizzativa ex ante del professionista e non solo in base all'ammontare del reddito ex post
  • Se l'attività è già soggetta a contribuzione integrale presso una cassa professionale, non sussiste obbligo parallelo di iscrizione alla Gestione separata

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