Cassazione Civile, Sentenza n. 10272/2021 del 19/04/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c.: Edil Bernardo sosteneva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'esecuzione forzata e che, perciò, l'impugnazione non doveva essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi soggetta al termine decadenziale di 20 giorni. Chiedeva che l'azione fosse qualificata come accertamento negativo del credito e disciplinata secondo il rito ordinario di cognizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e ha rinviato la causa al Tribunale di Cosenza ad diverso magistrato per nuovo esame alla luce del principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/1973 e analoghe misure (es. fermo) sono misure alternative all'esecuzione forzata e la loro impugnazione si configura come azione di accertamento negativo regolata dal rito ordinario. Ha inoltre disposto che il giudice del rinvio regoli le spese del grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Il giudice ha ritenuto che questa norma, che disciplina le opposizioni agli atti esecutivi con termine decadenziale di 20 giorni, non si applica all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria qualificata come azione di accertamento negativo.
art. 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 è stata interpretata dalla Corte come misura alternativa all'esecuzione forzata e non come atto dell'espropriazione forzata, con le conseguenze processuali che ne derivano.
art. 50, comma 2 D.P.R. 602/1973
Richiamata nella ricostruzione giurisprudenziale: le Sezioni Unite hanno escluso che la mancata notifica dell'intimazione prevista da tale norma renda necessaria la qualificazione dell'iscrizione come atto esecutivo; resta comunque doverosa una comunicazione al contribuente.
art. 618 c.p.c.
La Corte ha affermato che il regime speciale di inappellabilità previsto dall'art. 618 c.p.c. per le opposizioni agli atti esecutivi non trova applicazione quando l'impugnazione è qualificata come azione di accertamento negativo; in tal caso si applicano le regole ordinarie di impugnazione (appello).
Giurisprudenza: Cass. SS.UU. n. 19667/2014 e successive pronunce (es. Cass. n. 3540/2017, n. 29132/2019)
Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'iscrizione ipotecaria e misure analoghe (es. fermo) sono misure alternative all'esecuzione forzata; da ciò deriva la tendenza a qualificare l'impugnazione come azione di accertamento negativo e ad applicare il rito ordinario di cognizione.
Massime di principio
- L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/1973 è da considerarsi misura alternativa all'esecuzione forzata e non atto dell'espropriazione forzata.
- L'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria va promossa come azione di accertamento negativo del credito e si svolge secondo il rito ordinario di cognizione, non secondo le opposizioni esecutive.
- I termini decadenziali di cui all'art. 617 c.p.c. (20 giorni) non si applicano all'impugnazione delle iscrizioni ipotecarie qualificate come azioni di accertamento negativo.
- Non si applica il regime di inappellabilità dell'art. 618 c.p.c.; la sentenza di primo grado è impugnabile con il mezzo dell'appello secondo le regole ordinarie.
- Il giudice investito di un accertamento negativo ha cognizione sia della legittimità della misura (iscrizione, fermo) sia del merito della pretesa creditoria; quindi l'opponente deve articolare le contestazioni sia formali sia di merito nel processo ordinario.
- In situazioni analoghe è prudente richiamare la consolidata giurisprudenza di Cassazione, specie le Sezioni Unite, quando si deduce la natura alternativa della misura rispetto all'esecuzione forzata.
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