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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10268/2021 del 19/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato l'insussistenza dell'obbligo, a carico della resistente, di versare euro 892 relativi a contributi e sanzioni per l'anno 2009 in relazione all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. L'INPS deduceva, fra l'altro, che la resistente era avvocato iscritta all'albo e titolare di partita IVA, quindi obbligata all'iscrizione e al versamento dei contributi, richiamando violazione di varie norme (art.2 commi 26-31 L. 335/1995; art.18 d.l.98/2011 conv. L.111/2011; art.21 comma 8 L.247/2010; artt. 40 e 44 comma 2 d.l.269/2003 conv. L.326/2003).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dalla natura abituale (anche non esclusiva) dell'esercizio professionale; l'attività occasionale rileva solo se il reddito annuo supera la soglia di euro 5.000. La Corte territoriale aveva accertato, in mancanza della prova di abitualità richiesta all'INPS, che l'attività della resistente nel 2009 era occasionale e aveva prodotto redditi inferiori a € 5.000; pertanto la mera iscrizione all'albo o la titolarità di partita IVA non sono elementi sufficienti per dimostrare l'abitualità. Nessuna condanna per spese a carico della resistente; la Corte ha inoltre rilevato i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, Legge 335/1995

    obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 TUIR

    La norma vincola all'iscrizione alla Gestione separata chi svolge professionalmente in modo abituale un'attività di lavoro autonomo; la rilevanza dell'abitualità è fattuale e decisiva per l'obbligo contributivo.

  • art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 (conv. L. 326/2003)

    a decorrere dal 1° gennaio 2004 estende l'obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Per l'attività occasionale l'obbligo di iscrizione sorge se il reddito annuo supera la soglia di €5.000; redditi inferiori costituiscono indizio per escludere l'iscrizione quando l'attività sia occasionale.

  • art. 18, d.l. 98/2011 (conv. L. 111/2011), comma 12 (interpretazione autentica)

    Fornisce interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata, confermando che l'obbligo riguarda chi svolge attività abituale e che la soglia di €5.000 opera per l'occasionalità.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2010

    Norma richiamata dal ricorso; nel provvedimento non assume rilievo autonomo diverso da quello generale sulla disciplina delle professioni regolamentate.

  • art. 40, d.l. 269/2003 (citato)

    Richiamata nel ricorso ma non specificamente sviluppata nella motivazione della Corte; rimane implicita nella cornice normativa relativa alle gestioni previdenziali dei professionisti.

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si fonda sulla caratteristica di 'abitualità' dell'attività professionale; non è automaticamente determinato dall'iscrizione all'albo o dalla partita IVA.
  • Per le attività occasionali l'iscrizione scatta solo se il reddito annuo derivante dall'attività supera la soglia di €5.000 (art.44 d.l.269/2003). Un reddito annuo inferiore è un indizio significativo, ma non definitivo, di occasionalità.
  • L'accertamento dell'abitualità è una valutazione di fatto: pesa la scelta ex ante del professionista, la continuità, il numero di prestazioni, la professionalità e l'organizzazione dell'attività; il mero possesso dell'albo o della partita IVA non prova da sé l'abitualità.
  • Onere della prova: grava sull'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta con carattere di abitualità qualora pretenda l'iscrizione e i relativi contributi.
  • Se il professionista è già soggetto a obbligo contributivo presso una cassa professionale che copre integralmente il reddito, l'iscrizione alla Gestione separata può non trovare applicazione.
  • In caso di contenzioso, le documentazioni utili a dimostrare la non abitualità sono: volume e continuità delle prestazioni, fatture/invoice frequency, impegni professionali prevalenti, iscrizioni a gestioni previdenziali alternative e dichiarazioni antecedenti sull'attività svolta.

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