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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10270/2021 del 19/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino (che confermava il Tribunale di Aosta) che aveva annullato un avviso di addebito di Euro 694 per contributi 2010 relativo all'iscrizione alla gestione separata, ritenendo il contribuente percettore di reddito inferiore alla soglia di Euro 5.000 prevista dall'art. 44 comma 2 d.l. 269/2003 conv. in L.326/2003. Con l'unico motivo in Cassazione l'INPS deduceva violazione di varie norme (tra cui art. 2 commi 26-31 L.335/95, art. 18 d.l.98/11 conv. L.111/11, art.21 comma 8 L.247/10, artt. 40 e 44 comma 2 d.l.269/2003) sostenendo, in sintesi, che era stato trascurato che l'avvocato era iscritto all'albo e titolare di partita IVA. Tuttavia la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza impugnata era stata notificata a mezzo PEC all'avvocato costituito dell'INPS e sono trascorsi i termini di 60 giorni senza che sia stata proposta impugnazione in cassazione; l'INPS non ha contestato la regolarità della notifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS per tardività. Ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 350 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.115/2002, comma 1 quater, se dovuto. Sul merito sostanziale (annullamento dell'avviso per reddito sotto i 5.000 Euro) il giudicato di appello era confermato ma la Cassazione non è entrata nel merito per motivi di inammissibilità procedurale.

Norme richiamate

  • Legge 335/1995 art. 2 commi 26-31

    Richiamata dall'INPS nel motivo di ricorso relativo alla qualificazione della posizione contributiva; la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito sostanziale delle norme perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • Decreto-legge 98/2011 art. 18 (conv. in Legge 111/2011)

    Citato dall'INPS come norma rilevante per la posizione contributiva del soggetto, ma non è stata oggetto di pronuncia di merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 247/2010 art. 21 comma 8

    Richiamata dall'INPS in relazione allo status dell'avvocato; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla rilevanza di tale status, avendo deciso per l'inammissibilità procedurale.

  • Decreto-legge 269/2003 art. 40 e art. 44 comma 2 (conv. in Legge 326/2003)

    L'art. 44 comma 2 contiene la soglia di Euro 5.000 rilevante per l'esenzione dalla contribuzione alla gestione separata: i giudici di merito avevano ritenuto che il contribuente avesse reddito inferiore a tale soglia e avevano annullato l'avviso; la Cassazione non ha valutato nuovamente il merito.

  • D.lgs. 115/2002 art. 13 comma 1 quater

    Richiamato dalla Corte in relazione alla sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (raddoppio), ove dovuto: la Corte ha dato atto che sussistono i requisiti procedurali per l'applicazione del raddoppio a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo PEC all'avvocato costituito di una parte fa decorrere i termini per proporre ricorso in Cassazione: se la parte destinataria non impugna entro 60 giorni il provvedimento è inammissibile per tardività.
  • Se la parte ricorrente in Cassazione non contesta la regolarità della notifica effettuata via PEC, il giudice di legittimità riterrà il termine decorso e dichiara l'inammissibilità procedurale senza entrare nel merito.
  • Nel merito dei contributi alla gestione separata, la soglia di reddito prevista dall'art. 44 comma 2 d.l. 269/2003 (conv. L.326/2003) è rilevante: redditi inferiori alla soglia possono portare all'annullamento degli avvisi di addebito.
  • La dichiarazione di inammissibilità per tardività espone la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e può determinare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato (raddoppio) se sussistono i presupposti procedurali.
  • In controversie dove il rappresentante è avvocato, è essenziale verificare tempestivamente la regolarità delle notifiche via PEC e, se necessario, proporre impugnazioni nei termini per non pregiudicare il diritto al giudizio di legittimità.

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