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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10266/2021 del 19/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Petrillo, dipendente transitato dall'Agenzia del Demanio al Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù di un'opzione prevista dall'art. 3 del d.lgs. n. 173/2003, chiedeva la declaratoria del diritto a un trattamento economico non inferiore a quello goduto presso l'Agenzia tramite l'attribuzione di un assegno ad personam non riassorbibile pari alla differenza retributiva. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato la domanda ritenendo applicabile, al trasferimento per mobilità, il trattamento economico esclusivo previsto dai contratti collettivi del comparto di destinazione (art. 30 d.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. n. 246/2005) e negando l'applicabilità del principio di non riassorbibilità dell'assegno previsto dall'art. 3 L. n. 537/1993 e la rilevanza dell'art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 alla fattispecie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla stessa Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. La Cassazione ha chiarito che: (i) il principio di non riassorbibilità dell'assegno previsto dalla L. n. 537/1993 (art. 3, comma 57) è riferibile alle ipotesi di passaggi di carriera nell'ambito della stessa amministrazione statale o fra amministrazioni statali disciplinati dall'art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e non costituisce principio generale applicabile a tutti i trasferimenti; (ii) la disciplina introdotta dalla L. n. 246/2005 (modifica dell'art. 30 d.lgs. 165/2001) ha natura innovativa ed è applicabile ex nunc, pertanto non può essere fatta valere per opzioni esercitate prima della sua entrata in vigore; (iii) tuttavia, anche nei casi di passaggio da Agenzia del Demanio allo Stato, si applica in generale il trattamento del comparto di destinazione (con gli istituti richiamati, ex art. 2112 c.c. e cessione del contratto), compatibilmente con il divieto di reformatio in peius: quindi l'assegno ad personam destinato a evitare peggioramenti è riconoscibile e, se previsto, è riassorbibile negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti della amministrazione cessionaria. La Corte ha dunque disposto nuovo esame conformemente ai principi affermati.

Norme richiamate

  • Legge n. 537/1993, art. 3, commi 57 e 58

    Il principio di non riassorbibilità dell'assegno ad personam richiamato da questa norma si applica alle ipotesi di passaggi di carriera nell'ambito della stessa amministrazione statale o fra amministrazioni statali disciplinate dall'art. 202 del d.P.R. n. 3/1957, e non costituisce una regola generale applicabile indiscriminatamente a tutti i trasferimenti.

  • d.P.R. n. 3/1957, art. 202

    Norma concernente i passaggi di carriera presso la stessa o altra amministrazione statale; la Corte la considera rilevante per l'ambito dei passaggi di carriera statali ma non applicabile automaticamente ai trasferimenti tra enti pubblici diversi o da/verso amministrazioni non statali.

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 30

    Disciplina la mobilità del personale pubblico; nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dalla L. n. 246/2005, riconduce i passaggi tra amministrazioni allo schema della cessione del contratto e prevede che al dipendente trasferito si applichi il trattamento previsto nel comparto dell'amministrazione di destinazione, salve diverse previsioni e il rispetto del divieto di reformatio in peius.

  • Legge n. 246/2005, art. 16 (modifica art. 30 d.lgs. 165/2001)

    Ha introdotto, fra l'altro, la sostituzione della locuzione "passaggio diretto" con "cessione del contratto di lavoro" e il comma 2-quinquies che stabilisce l'applicazione esclusiva del trattamento del comparto di destinazione al personale trasferito per mobilità; la Corte ritiene la norma di natura innovativa (ex nunc) e non interpretativa del regime precedente.

  • d.lgs. n. 173/2003, art. 3 (comma 4 e comma 5)

    Regolamenta la trasformazione dell'Agenzia del Demanio e prevede l'opzione dei dipendenti per restare nel comparto delle Agenzie fiscali o passare ad altra pubblica amministrazione; la Corte segnala che il diritto di opzione esercitato prima delle modifiche del 2005 deve essere valutato alla luce del regime normativo allora vigente.

  • d.lgs. n. 300/1999, art. 57

    Riferimento storico all'istituzione dell'Agenzia del Demanio come agenzia di diritto pubblico; utile per determinare la natura dell'ente al momento dell'opzione del dipendente.

  • Codice civile, art. 2112

    Principio secondo cui il passaggio di un lavoratore da un datore di lavoro all'altro comporta l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore; usato in dottrina e giurisprudenza come parametro analogo per i trasferimenti tra amministrazioni pubbliche.

  • Codice civile, art. 1406

    Richiamato come schema dogmatico collegato alla nozione di cessione del contratto applicata ai trasferimenti di personale pubblico tra amministrazioni.

  • Costituzione, art. 36

    Rinvio al principio del diritto a una retribuzione proporzionata e adeguata; invocato nella censura del ricorrente a presidio del trattamento economico.

  • Art. 45 d.lgs. n. 165/2001

    Principio di parità dei dipendenti della stessa amministrazione, richiamato dalla Corte come elemento da contemperare con il divieto di reformatio in peius e con la possibilità di riconoscere assegni ad personam riassorbibili.

Massime di principio

  • Il principio della non riassorbibilità dell'assegno ad personam previsto dalla L. n. 537/1993 si applica principalmente ai passaggi di carriera nell'ambito della stessa amministrazione statale (art. 202 d.P.R. n. 3/1957) e non va automaticamente esteso a ogni trasferimento tra enti o amministrazioni.
  • Le modifiche introdotte dalla L. n. 246/2005 all'art. 30 d.lgs. 165/2001 hanno natura innovativa (ex nunc): i trasferimenti effettuati dopo la loro entrata in vigore sono regolati dal nuovo regime (cedimento del contratto, applicazione del trattamento del comparto di destinazione), mentre le opzioni esercitate prima vanno valutate secondo la normativa previgente.
  • In generale, il passaggio tra diverse amministrazioni pubbliche è assimilato alla cessione del contratto e comporta l'applicazione del trattamento economico e giuridico previsto nel comparto di destinazione (con le conseguenze contrattuali e retributive del caso).
  • Per evitare un peggioramento del trattamento economico acquisito (divieto di reformatio in peius), possono essere riconosciuti assegni ad personam; tali assegni, però, sono destinati a essere riassorbiti negli incrementi del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti della amministrazione cessionaria, salvo casi espressamente disciplinati diversamente.
  • Nelle controversie simili è fondamentale verificare il momento in cui è stata esercitata l'opzione o posto in essere l'atto di trasferimento rispetto all'entrata in vigore di norme innovatrici: la temporalità dell'atto può determinare l'applicabilità del vecchio o del nuovo regime.

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