Cassazione Penale, Sentenza n. 19194/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per appropriazione indebita aggravata sostenendo, in sintesi: 1) l'amministratore di condominio non sarebbe stato legittimato a proporre la querela senza procura speciale o delibera assembleare (violazione artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e art. 1130 cod. civ.); 2) contraddittorietà della motivazione ricollegata alla presunta autenticazione/ratifica della firma dell'avvocato che aveva depositato la querela (richiamando artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen. e disp. att. n.39); 3) la delibera assembleare, a detta del ricorrente, si riferiva ad azioni verso il precedente amministratore e non verso l'attuale imputato, quindi non sarebbe stata conferita procura alla sig.ra Zaunon per il capo di imputazione n.1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto prevalente il principio secondo cui l'amministratore di condominio è legittimato, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1130 cod. civ., a proporre querela per reati a danno del patrimonio comune, senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare, richiamando giurisprudenza consolidata. Il secondo motivo è stato superato da tale principio; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto in sede di appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Condominio Massarenti per carenza di conclusioni specifiche a suo carico.
Norme richiamate
L'amministratore ha, tra le sue attribuzioni, la gestione delle risorse condominiali (riscossione contributi e pagamento spese comuni) e per tale qualifica è ritenuto legittimato a proporre querela per reati che ledono il patrimonio comune senza necessità di autorizzazione assembleare.
artt. 122, 336, 337 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente in ordine a legittimazione e modalità processuali relative alla querela e alla costituzione di parte civile; la Corte ha ritenuto tali censure inidonee a prevalere rispetto al principio ricavato dall'art. 1130 cod. civ. e dalla giurisprudenza.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Invocata in relazione alla presunta necessità di formalità/ratifiche; la Corte non ha ritenuto fondate le censure procedurali connesse alla firma o al deposito dell'atto da parte dell'avvocato.
Prevede che, con il provvedimento che dichiara l'inammissibilità del ricorso, la parte privata sia condannata al pagamento delle spese e, se risultano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata con condanna a €3.000,00.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio è, di norma, legittimato a proporre querela per reati che danneggiano il patrimonio condominiale senza necessità di una procura speciale o di una delibera assembleare che autorizzi espressamente la querela, quando l'azione rientra nelle sue attribuzioni di tutela delle risorse comuni (art. 1130 c.c.).
- Questioni relative alla legittimazione dell'amministratore o alla mancata procura devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se non sono state oggetto di devoluzione al giudice d'appello.
- In Cassazione non si possono prospettare questioni che il giudice d'appello non ha potuto o dovuto esaminare perché non devolute alla sua cognizione; tali censure sono inammissibili.
- Chi propone un ricorso in Cassazione che venga dichiarato inammissibile rischia la condanna alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella scelta del motivo di ricorso.
- Per ottenere la liquidazione delle spese sostenute in un grado è necessario che la parte abbia formulato conclusioni specifiche nei confronti della controparte in quel grado; altrimenti la richiesta può essere rigettata.
- Pratiche consigliate: documentare chiaramente verbali assembleari e procure, registrare e depositare incarichi all'avvocato, e sollevare tutte le questioni rilevanti già in appello per non perdere la possibilità di censurarle in Cassazione.
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