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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10466/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto indeducibile la minusvalenza e quindi legittimo il recupero a tassazione. Ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre alle ulteriori conseguenze economiche indicate in dispositivo, tra cui la condanna ex art. 96 c.p.c. e il contributo unificato aggiuntivo.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per il periodo d'imposta 2016, ha recuperato a tassazione IRES una minusvalenza da partecipazione per euro 129.685,39, ritenendola indeducibile perché riferita a una partecipazione che, secondo l'Amministrazione, possedeva i requisiti del regime PEX di cui all'art. 87 TUIR. La contribuente sosteneva invece che la società partecipata avesse cessato da anni l'attività estrattiva e si limitasse, in liquidazione, a operazioni di ripristino ambientale prive di autonoma redditività, con conseguente mancanza del requisito della commercialità. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 87 e 55 TUIR per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto persistente la commercialità della partecipata; violazione dell'art. 101 TUIR in relazione all'art. 87 TUIR per avere valorizzato in modo meramente formale l'attività svolta; omesso esame di fatti decisivi relativi alla cessazione dell'attività estrattiva e alla sola fase liquidatoria/ripristinatoria. La Corte ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per doppia conforme e i primi due inammissibili e comunque manifestamente infondati, perché non si confrontavano con l'accertamento di merito secondo cui la partecipata aveva immobili a destinazione estrattiva e aveva svolto operazioni passive non riconducibili alla sola necessità di ripristino delle aree, sicché permaneva il carattere commerciale dell'attività. La Corte ha inoltre osservato che il ripristino ambientale non è estraneo al segmento estrattivo ed è comunque una conseguenza necessaria dell'attività di coltivazione, sicché la tesi della mera inattività reddituale non era decisiva.

Norme richiamate

  • art. 87 TUIR

    La commercialità della partecipata è requisito rilevante ai fini del regime PEX; la Corte esclude che, nel caso concreto, la mera fase di liquidazione o di ripristino ambientale valga di per sé a far venire meno tale requisito.

  • art. 55 TUIR

    La nozione di reddito d'impresa non viene meno solo perché la società sia in liquidazione; occorre verificare in concreto l'attività svolta.

  • art. 101 TUIR

    La minusvalenza da partecipazione è indeducibile se la partecipazione rientra nel regime PEX e non ricorrono i presupposti per la deduzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale nella qualificazione della partecipazione e della commercialità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato come fonte del divieto di censura per omesso esame del fatto nei casi di doppia conforme.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Conferma il limite al ricorso per cassazione quando vi è doppia conforme di merito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica le conseguenze sanzionatorie per lite temeraria o comportamento processuale non conforme.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per le statuizioni consequenziali in sede di definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Ai fini del regime PEX, la verifica della commercialità della partecipata deve essere condotta in concreto, considerando l'effettiva attività svolta e non soltanto la forma societaria o la fase di liquidazione.
  • Il ripristino ambientale imposto da autorizzazioni e prescrizioni amministrative, quando costituisce conseguenza necessaria dell'attività estrattiva, non è automaticamente incompatibile con la commercialità dell'impresa.
  • In cassazione, le censure che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili se non si confrontano con l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
  • Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è precluso quando ricorre la doppia conforme di merito.
  • La deducibilità o indeducibilità di una minusvalenza da partecipazione dipende dalla corretta qualificazione del titolo partecipativo alla luce dei requisiti normativi del regime PEX e dell'effettiva natura dell'attività della partecipata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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