Cassazione Civile, Ordinanza n. 14629/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La ricorrente impugnava in cassazione la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la sua opposizione all'esecuzione proposta nei confronti di una controparte privata. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro due intimati, anche quali eredi della parte originaria, ma non è possibile ricostruire con precisione l'oggetto sostanziale dell'opposizione esecutiva oltre al fatto che fosse stata decisa dal tribunale. In cassazione la ricorrente ha dedotto l'erroneità della decisione di merito, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva d'ufficio plurime ragioni di improcedibilità e inammissibilità: la copia della sentenza impugnata era priva dell'attestazione di pubblicazione, del numero e della data di pubblicazione; inoltre il ricorso risultava notificato oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c., in un giudizio di esecuzione nel quale non opera la sospensione feriale; infine la ricorrente, avvocata che si era difesa personalmente ex art. 86 c.p.c., non risultava abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La Corte rileva anche la carenza di una chiara esposizione dei fatti di causa ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, osservando che la sentenza impugnata era stata prodotta in copia priva degli elementi necessari a verificare l'avvenuta pubblicazione e quindi l'effettiva esistenza giuridica del provvedimento e la tempestività dell'impugnazione. Ha inoltre affermato ulteriori profili di inammissibilità: mancanza di legittimazione dell'avvocata a stare in giudizio personalmente davanti alla Corte di cassazione, tardività del ricorso rispetto al termine semestrale, e difetto di esposizione chiara e completa dei fatti di causa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con attestazione di pubblicazione, data e numero, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso notificato oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza è tardivo; nel giudizio di esecuzione non si applica la sospensione feriale dei termini.
La possibilità per il difensore di stare in giudizio personalmente non consente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione se manca l'abilitazione alle giurisdizioni superiori.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte la comprensione delle posizioni delle parti e della vicenda processuale.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.
Richiamato nel testo in relazione alla dedotta mancata pubblicazione della sentenza di merito.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata deve consentire la verifica dell'avvenuta pubblicazione, della data e del numero attribuiti dalla cancelleria; in difetto, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può controllare né la tempestività né l'esatta individuazione del provvedimento impugnato.
- La produzione di una copia conforme estratta dal fascicolo informatico non basta se mancano gli estremi di pubblicazione: l'attestazione di conformità non sostituisce la competenza della cancelleria a certificare la pubblicazione del provvedimento.
- Nel giudizio di legittimità il difensore che si costituisce personalmente ex art. 86 c.p.c. deve essere comunque abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Per il ricorso per cassazione è essenziale una esposizione chiara e completa dei fatti di causa, delle domande, delle difese e dello sviluppo processuale; la carenza di tale esposizione integra un autonomo vizio di inammissibilità.
- Nelle controversie in materia di esecuzione forzata il termine per proporre ricorso per cassazione va verificato senza applicare la sospensione feriale, con conseguente rischio di tardività della notificazione dell'impugnazione.
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