Cassazione Penale, Ordinanza n. 12784/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il dispositivo della sentenza di appello nella parte in cui aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato e aveva revocato le statuizioni civili. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della precedente condanna, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione e revocato le statuizioni civili. Il ricorso conteneva un solo motivo, con cui si deduceva vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, in presenza di una causa estintiva del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi motivazionali sulla responsabilità, poiché il giudice deve comunque dichiarare immediatamente l'estinzione del reato.
Norme richiamate
artt. 110, 81, 624 e 625 n. 2 c.p.
Richiamati come norme incriminatrici e di disciplina del fatto contestato, relativo a un furto aggravato in concorso e in continuazione.
Base del delitto contestato, ossia furto.
Aggravante del furto contestato.
Implicitamente evocato dal principio secondo cui, in presenza di una causa estintiva, il giudice deve immediatamente dichiararla, precludendo l'esame di vizi motivazionali sulla responsabilità.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando il reato è già estinto per prescrizione, in sede di legittimità non sono più scrutinabili vizi di motivazione sulla responsabilità penale, perché prevale l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva.
- La deduzione di un vizio motivazionale sulla responsabilità, a fronte di una valida declaratoria di estinzione del reato, è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di prescrizione comporta la chiusura del giudizio penale senza decisione nel merito sulla colpevolezza, con conseguente caducazione delle statuizioni civili eventualmente dipendenti dalla condanna.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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