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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 42 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego esplicito di autotutela - Impugnabilità - Sussiste - Limiti - Giurisdizione di sola legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego espresso di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento IVA relativo al 2005 e del conseguente ruolo. Sosteneva che gli acquisti intracomunitari non fossero stati effettuati dalla società, bensì dalla legale rappresentante come persona fisica privata, e deduceva l'illegittimità, l'erronea motivazione e l'incongruenza del diniego. Tuttavia, l'avviso di accertamento, il ruolo e la cartella di pagamento non erano stati impugnati nei termini ed erano divenuti definitivi.

La decisione

La Commissione tributaria ha respinto l'appello e confermato l'inammissibilità del ricorso. Ha precisato che il diniego espresso di autotutela è astrattamente impugnabile davanti al giudice tributario, ma soltanto per vizi propri del provvedimento di diniego e per verificare il corretto esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione. Non è invece possibile utilizzare l'impugnazione del diniego per contestare nuovamente il merito della pretesa tributaria ormai definitiva per mancata impugnazione dell'accertamento e della cartella. Nel caso concreto, la società aveva riproposto questioni di merito sull'attribuzione degli acquisti intracomunitari, senza evidenziare specifici vizi di legittimità del diniego. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 618,75.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 12

    La controversia è stata trattata nell'ambito della giurisdizione tributaria; il diniego di autotutela può essere sottoposto al giudice tributario nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza.

  • Legge n. 448/2001

    Richiamata quale riferimento normativo in materia di processo tributario e di impugnabilità degli atti davanti al giudice tributario.

  • Principio giurisprudenziale sull'autotutela tributaria

    Il diniego espresso di autotutela è impugnabile, ma il giudice esercita un sindacato di sola legittimità sul corretto esercizio del potere amministrativo, senza riesaminare la fondatezza della pretesa tributaria ormai definitiva.

Massime di principio

  • Il diniego espresso di autotutela è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il ricorso deve contestare vizi propri del diniego, come carenza di motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza o violazione delle regole sull'esercizio del potere.
  • L'autotutela non costituisce un rimedio alternativo per riaprire i termini di impugnazione di un avviso di accertamento, di un ruolo o di una cartella divenuti definitivi.
  • Quando la pretesa tributaria è ormai coperta da definitività, non è possibile contestare tramite il diniego di autotutela l'erronea quantificazione dell'imposta, l'inesistenza del presupposto impositivo o l'errata attribuzione delle operazioni, salvo specifiche ipotesi riconducibili a vizi del provvedimento di autotutela.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione discrezionale sull'opportunità di esercitare l'autotutela; può soltanto verificare che tale potere sia stato esercitato in modo legittimo, coerente e adeguatamente motivato.
  • È essenziale impugnare tempestivamente l'atto impositivo originario e gli atti della riscossione, perché la mancata impugnazione consolida la pretesa e limita fortemente le possibilità di contestazione successiva.

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