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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16716/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, deducendo violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p.: sostiene che la richiesta della misura doveva indicare la forma di pericolosità da accertare e la misura minacciata (elementi essenziali per il diritto di difesa) e che tale contestazione, una volta fissata, non può variare. Inoltre eccepisce che, essendo detenuto con fine pena fissato oltre due anni, manca l'attualità della pericolosità sociale e dunque non possono sussistere i presupposti per la misura.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere aspecifico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente rientri nella categoria prevista dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011 (persona dedita a delitti in materia di stupefacenti e che trae da ciò i principali proventi). Quanto alla detenzione con fine pena oltre i due anni, la Corte ha richiamato la riforma introdotta dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161 (art. 4) che ha modificato l'art. 14 del D.Lgs. 159/2011 prevedendo la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e la verifica della pericolosità da parte del tribunale dopo una detenzione protrattasi per almeno due anni, con acquisizione di informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalle autorità di pubblica sicurezza. Alla luce di ciò la Corte ha confermato l'orientamento per cui la misura può essere deliberata anche nei confronti di detenuti e che l'esecuzione resta sospesa finché il tribunale non accerti la persistenza della pericolosità; ha pertanto respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come norma sul contenuto dell'atto di impugnazione; la Corte non ha ritenuto che dalla violazione prospettata emergesse un vizio tale da rendere il ricorso fondato.

  • D.Lgs. n. 159/2011, art. 1, comma 1, lett. b)

    La Corte ha inquadrato il ricorrente nella categoria delle persone dedite a delitti in materia di stupefacenti, come presupposto per l'applicazione della sorveglianza speciale.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (art. 4) / modifiche all'art. 14 D.Lgs. 159/2011

    La modifica ha introdotto i commi 2-bis e 2-ter che prevedono la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la detenzione e stabiliscono che la verifica della persistenza della pericolosità spetta al tribunale dopo una detenzione protrattasi per almeno due anni, con obbligo di acquisire informazioni dagli organi competenti.

  • Art. 14 D.Lgs. 159/2011 (come modificato)

    Norma di riferimento per l'applicazione e l'esecuzione della sorveglianza speciale; interpretata in senso conforme alla riforma del 2017: possibile deliberazione anche per detenuti, ma esecuzione sospesa fino all'accertamento della persistenza della pericolosità.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite Iacoviello, 2018)

    Richiamata come orientamento consolidato che ammette la deliberazione della sorveglianza speciale anche nei confronti di soggetti ristretto in carcere e conferma l'interpretazione della sospensione dell'esecuzione nei casi di detenzione prolungata.

Massime di principio

  • La sorveglianza speciale può essere disposta anche nei confronti di persone ristrette in carcere; l'esecuzione della misura però resta sospesa durante il periodo di detenzione.
  • Se la detenzione si protrae per almeno due anni, il tribunale deve verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità dopo la cessazione della detenzione acquisendo informazioni dall'amministrazione penitenziaria e dalle autorità di pubblica sicurezza.
  • La sospensione dell'esecuzione non equivale alla cessazione automatica della misura: la misura può essere eseguita dopo la verifica positiva della persistenza della pericolosità o revocata se la pericolosità è venuta meno.
  • Una censura sulla mancanza di specificazione della forma di pericolosità nella richiesta della misura può essere rilevante, ma la sua rilevanza dipende dalla concretezza e specificità dell'atto impugnato; un ricorso generico o aspecifico rischia l'inammissibilità.
  • Per il soggetto detenuto a lungo termine, l'assenza di pericolosità "attuale" va valutata attraverso la procedura prevista dalla legge (verifica del tribunale) e non determina automaticamente l'impedimento dell'adozione della misura preventiva.

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