Cassazione Penale, Sentenza n. 7238/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vannicola impugnava la condanna per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale (art. 684 c.p.), deducendo: 1) che l'atto pubblicato (decreto di sequestro probatorio) non fosse coperto da segreto perché, al momento della pubblicazione, le indagini preliminari risultavano chiuse per la presentazione da parte del Pubblico Ministero di una richiesta di archiviazione; richiamava in particolare gli artt. 114, 329 e 405 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e mancata verifica della riconducibilità soggettiva del post al ricorrente, senza accertamento del reale utilizzatore del profilo social.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui il divieto di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari previsto dall'art. 114 c.p.p. cessa con la chiusura delle indagini preliminari; la presentazione della richiesta di archiviazione è equiparata alla chiusura delle indagini, per cui la pubblicazione successiva non integra il reato di cui all'art. 684 c.p. La seconda censura è stata assorbita. Sentenza impugnata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della pubblicazione arbitraria di atti delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto che il fatto non potesse integrare il reato quando la pubblicazione avveniva dopo la chiusura delle indagini (richiesta di archiviazione).
si procede al dibattimento
Dispone il divieto di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari a tutela delle esigenze investigative; la Corte interpreta la norma nel senso che tale divieto decade con la chiusura delle indagini preliminari e che il comma 3 mantiene il divieto solo ove si proceda al dibattimento, mentre il comma 5 disciplina procedure specifiche se non si procede al dibattimento.
Norma collocata nel Titolo sulla chiusura delle indagini preliminari; la Corte utilizza la disciplina sulla chiusura per sostenere che la richiesta di archiviazione equivale a chiusura delle indagini.
Prevede la necessità di autorizzazione del giudice per la riapertura delle indagini dopo la chiusura; la Corte lo cita per affermare che indagini svolte senza autorizzazione sarebbero inutilizzabili, rafforzando l'idea che la richiesta di archiviazione produce effetti di chiusura.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali pertinenti alla cognizione e ai mezzi di prova, ma non è stato assunto come base decisoria dalla Corte nella motivazione principale.
Citando disposizioni procedurali rilevanti per i mezzi di prova e il dibattimento; richiamata dal ricorrente ma non determinante nella decisione della Corte.
Massime di principio
- La pubblicazione di atti delle indagini preliminari vietata dall'art. 684 c.p. è esclusa quando la pubblicazione avviene dopo la chiusura delle indagini preliminari: la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero è considerata equivalente alla chiusura.
- Il divieto di pubblicazione previsto dall'art. 114 c.p.p. ha finalità di tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice e non si estende per analogia oltre i limiti testualmente stabiliti; quando le indagini sono chiuse il divieto decade salvo che si proceda al dibattimento.
- Prima di contestare penalmente una pubblicazione, verificare la cronologia: data della pubblicazione vs data di chiusura delle indagini o di eventuale dibattimento. Se la pubblicazione è anteriore alla chiusura può sussistere il reato; se è successiva, la diffusione potrebbe essere lecita.
- Se si contesta la responsabilità per la pubblicazione su un profilo social, occorre accertare e motivare la riconducibilità soggettiva (chi effettivamente ha postato o controlla il profilo); difetto di accertamento può configurare vizio di motivazione.
- La riapertura delle indagini dopo una richiesta di archiviazione richiede il rispetto delle procedure di autorizzazione previste (art. 414 c.p.p.); indagini successive svolte senza autorizzazione possono essere inutilizzabili.
Testo integrale
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