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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4961/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente sanzionatore)

La controversia

La Provincia aveva ingiunto al ricorrente e alla società da lui rappresentata il pagamento complessivo di 2.580 euro per sanzioni amministrative relative all’irregolare compilazione dei formulari di identificazione durante il trasporto di rifiuti solidi urbani, ai sensi degli artt. 15 e 52, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 529 del 2 luglio 2008, aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 1258/2016 depositata il 28 ottobre 2016, aveva invece accolto l’appello della Provincia e respinto l’opposizione. In fatto, i rifiuti raccolti nei diversi Comuni venivano dapprima portati a un centro di trasferenza e poi, con mezzi diversi e più capienti, trasportati all’impianto finale. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997, sostenendo che l’esenzione dall’obbligo del formulario riguardasse il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico e non dipendesse dall’identità del mezzo impiegato o dalla continuità del percorso. Con il secondo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato che il centro di trasferenza si inseriva nel ciclo di raccolta e non avesse qualificato la relativa attività come raccolta o stoccaggio. In via preliminare, nel ricorso era stato indicato per errore il numero 1218 anziché 1258 della sentenza impugnata; l’errore materiale era stato rettificato con atto notificato alla Provincia.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato ammissibile la rettifica dell’errore materiale relativo al numero della sentenza impugnata, poiché gli altri elementi del ricorso identificavano correttamente la decisione. Ha rigettato il primo motivo: l’esenzione dal formulario prevista dall’art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 riguarda la prima raccolta e il trasporto dei rifiuti fino alla consegna all’impianto indicato nell’atto di affidamento, anche se l’impianto è fuori dal territorio servito, purché la consegna sia effettuata direttamente dallo stesso mezzo che ha raccolto i rifiuti e senza soluzione di continuità. Se tra raccolta e conferimento intervengono un centro di stoccaggio o il travaso su un altro automezzo, l’esenzione non opera e riemerge l’obbligo del formulario. Ha dichiarato il secondo motivo infondato, o comunque assorbito dal primo, perché la qualificazione dell’attività svolta nel centro come stoccaggio o travaso non era decisiva: quel passaggio era comunque successivo a una raccolta già compiuta e non costituiva una nuova raccolta esente. È stato quindi confermato il rigetto dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione; è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, D.Lgs. n. 22/1997

    In definitiva, l’interpretazione della normativa richiamata porta ad affermare che in via di principio il trasporto di rifiuti urbani che non deve essere accompagnato dal formulario di identificazione ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 4, è quello effettuato dal gestore del servizio pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio medesimo è gestito. L’esonero dall’obbligo del formulario di identificazione è, tuttavia, applicabile anche nel caso in cui il trasporto dei rifiuti urbani venga effettuato al di fuori del territorio del comune o dei comuni per i quali è effettuato il predetto servizio qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: 1) i rifiuti siano conferiti ad impianti di recupero o di smaltimento indicati nell’atto di affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 2) il conferimento di tali rifiuti ai predetti impianti sia effettuato direttamente dallo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta, cioè a dire la consegna sia una immediata conseguenza della raccolta senza soluzione di continuità. Laddove i soggetti di cui trattasi utilizzino (tra la fase di raccolta e quella di trasporto) un centro di stoccaggio, oppure, anche in seguito a travaso di rifiuti da automezzo ad automezzo, trasportino (con il diverso mezzo utilizzato per il servizio pubblico) i rifiuti in impianti finali ubicati fuori Comune, riemerge l’obbligo del formulario.

    L’esenzione dal formulario copre la raccolta e il conferimento all’impianto di recupero o smaltimento indicato nell’affidamento, anche fuori dal territorio servito, soltanto se il conferimento è effettuato direttamente con lo stesso mezzo e senza soluzione di continuità. Lo stoccaggio intermedio o il travaso su un mezzo diverso fanno venir meno l’esenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo, ove non si volesse ritenere assorbito dal primo motivo, è infondato, perchè non coglie la ratio decidendi.

    La censura di omesso esame non è fondata quando il fatto indicato non incide sulla ragione decisiva della pronuncia; nella specie, la qualificazione dell’attività svolta nel centro di trasferenza era irrilevante rispetto alla regola per cui l’esenzione riguarda soltanto la prima raccolta.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte rigetta il ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L’esenzione dall’obbligo di formulario per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico riguarda la fase di prima raccolta e il relativo conferimento all’impianto indicato nell’atto di affidamento; può estendersi oltre il territorio comunale servito soltanto se il conferimento è diretto, avviene con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta e senza soluzione di continuità.
  • Quando tra la raccolta dei rifiuti urbani e il conferimento all’impianto intervengono un centro di stoccaggio o un trasferimento dei rifiuti su un automezzo diverso, il trasporto successivo costituisce gestione ulteriore rispetto alla prima raccolta e non beneficia dell’esenzione dall’obbligo del formulario.
  • L’omesso esame di un fatto è privo di decisività se, anche assumendolo rilevante nella ricostruzione materiale, la sua qualificazione non è idonea a incidere sulla ratio decidendi della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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