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Sentenza

Sentenza del 11/06/2020 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Abitazione principale - Unità immobiliari catastalmente diverse, contigue, con servizi comuni - Esenzione - Non spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2012-2016, sostenendo che due unità catastalmente distinte, ubicate nello stesso fabbricato e collegate da un’unica cucina e da unici allacci di luce, gas e acqua, formassero di fatto una sola abitazione principale, esente dall’imposta ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011. Ha contestato che il Comune e i giudici di primo grado attribuissero rilievo decisivo alle risultanze catastali. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per l’ordine degli adempimenti di deposito e notifica e, nel merito, ha sostenuto che la variazione catastale era stata presentata solo il 20 settembre 2019, dopo la sentenza di primo grado, e non poteva modificare retroattivamente il trattamento fiscale degli anni accertati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: deposito dell’appello e successiva notifica al Comune, pur eseguiti in ordine inverso rispetto alla sequenza ordinaria, erano entrambi tempestivi; l’inversione costituiva una mera irregolarità, non sanzionata con l’inammissibilità, e non aveva impedito il contraddittorio. Nel merito, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado e gli avvisi IMU per il 2012-2016. Gli allacci comuni non provavano da soli che le unità catastali fossero un unico immobile; la variazione catastale del 20 settembre 2019, oltre a essere successiva alla decisione di primo grado e non utilizzabile come prova nuova in appello ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 546/1992, non aveva efficacia retroattiva e rilevava solo per il futuro. Le unità vanno considerate distintamente ai fini IMU in base ai dati catastali, e l’agevolazione per l’abitazione principale, essendo di stretta interpretazione, non poteva essere estesa per analogia sulla base della disciplina e della giurisprudenza formatesi in materia di ICI. Spese del grado compensate, anche in considerazione dell’andamento del giudizio e della documentata disponibilità del contribuente a un accordo conciliativo.

Norme richiamate

  • Art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011

    Del resto in tema di norme agevolative, la giurisprudenza della Cassazione è consolidata e granitica nell'affermare si tratti di norme di ''stretta interpretazione" e quindi senza alcuna possibilità d'interpretazione estensiva o analogica e pertanto con la necessaria conseguenza che all'appellante non spetta di beneficiare della agevolazione prevista dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/11 convertito in legge 214/11 per gli anni in contestazione.

    L’esenzione per abitazione principale è un’agevolazione da applicare in modo rigoroso: non può essere estesa per analogia a unità catastalmente distinte solo perché, secondo il contribuente, sono utilizzate congiuntamente come un’unica abitazione.

  • Art. 57 D.Lgs. 546/1992

    Tale atto, effettuato dopo il deposito della sentenza dei giudici provinciali, non può produrre effetti su questo grado di giudizio stante il divieto di prova nuova in appello ex art. 57 D.Lgs. 546/92 e non ha né potrebbe avere effetto retroattivo per gli anni in contestazione, assumendo valenza solo per il futuro, come sancito dalla Corte di Cassazione con sent. 24279/19, giustamente citata dal Comune di Foligno nelle sue deduzioni.

    La variazione catastale prodotta dopo la sentenza di primo grado non può essere introdotta come prova nuova in appello e, in ogni caso, non modifica retroattivamente la situazione catastale rilevante per le annualità precedenti.

  • D.Lgs. 546/1992 (termini e adempimenti per l’appello)

    risulta infatti che il contribuente abbia depositato l'appello nella segreteria della Commissione Tributaria Regionale in data 25/9/19 e successivamente abbia provveduto alla notifica dell'atto all' Ente impositore in data 30/10/19; tuttavia sia il deposito sia la notifica risultano essere stati effettuati nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 546/92 seppur invertendo la normale sequenza successiva degli adempimenti; tale inversione non è prevista a pena d'inammissibilità e concretizza quindi una semplice irregolarità che non ha inficiato l'instaurazione del regolare contraddittorio tra le parti.

    Se deposito e notifica dell’appello sono entrambi effettuati entro i termini e il contraddittorio è regolarmente instaurato, il solo fatto di aver invertito la sequenza ordinaria degli adempimenti costituisce un’irregolarità e non determina l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, le unità immobiliari catastalmente distinte sono normalmente considerate separatamente. L’uso congiunto, la contiguità o la presenza di utenze comuni non sostituiscono l’aggiornamento catastale necessario a rappresentare la situazione invocata dal contribuente.
  • Una variazione catastale effettuata successivamente alle annualità contestate, e in particolare dopo la sentenza di primo grado, non dimostra di per sé il diritto all’esenzione per gli anni precedenti né produce effetti retroattivi; occorre verificare le regole applicabili all’ammissibilità delle prove in appello.
  • Le esenzioni e le altre agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a fattispecie non comprese nei presupposti previsti dalla legge.
  • Nel processo tributario, l’inversione dell’ordine tra deposito e notifica dell’appello non comporta automaticamente inammissibilità quando entrambi gli adempimenti sono tempestivi e la controparte ha potuto partecipare regolarmente al giudizio.

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