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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34611/2023 del 08/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva ammesso il detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis al colloquio visivo tramite video-collegamento (Skype for Business) in sostituzione del colloquio mensile in presenza. Il Ministero deduceva insufficiente motivazione del provvedimento e sosteneva che l'ammissione al video-colloquio per i soggetti 41-bis fosse possibile solo in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali che rendessero impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza, circostanze non adeguatamente accertate dal Tribunale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla luce della normativa emergenziale e della successiva proroga, nonché della giurisprudenza, il ricorso al video-colloquio è compatibile anche per i detenuti in regime 41-bis quando sussistano impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza. Considerato che la richiesta del detenuto è stata proposta nel periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative prorogative, il provvedimento impugnato è conforme a legge e alla consolidata elaborazione giurisprudenziale; pertanto il ricorso del Ministero è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Regime differenziato che impone specifiche cautele di sicurezza; la giurisprudenza ha ammesso che, in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza, il detenuto in 41-bis possa usufruire del video-colloquio purché siano adottate misure di sicurezza idonee.

  • art. 221, comma 10, decreto-legge n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020

    art. 221, co. 10, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020

    Ha previsto l'ammissibilità del video-colloquio in luogo del colloquio in presenza nell'ambito delle misure anti-COVID, individuando i video-colloqui come modalità legittima di svolgimento dei colloqui visivi in ambito penitenziario.

  • art. 16 legge n. 15/2022 (richiamata anche come proroga normativa)

    art. 16 legge n. 15/2022 (proroga fino al 31.12.2022)

    Ha prorogato l'applicazione della disciplina speciale sui video-colloqui fino al 31 dicembre 2022, consentendo di valutare le condizioni epidemiologiche anche oltre lo stato di emergenza, nei giudizi degli Uffici di sorveglianza.

  • Riferimenti giurisprudenziali

    Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila); Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020 (Madonia); Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emanuello)

    La Corte di cassazione ha riconosciuto che il detenuto in regime 41-bis può svolgere colloqui familiari a distanza nei casi di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuarli in presenza, a condizione che siano adottate misure idonee a garantire la sicurezza della comunicazione (es. piattaforme certificate, svolgimento da altro istituto).

Massime di principio

  • Il video-colloquio può sostituire il colloquio in presenza anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis se sussistono impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; non è necessaria un'espressa esclusione normativa per estendere la misura ai 41-bis.
  • La valutazione sulla possibilità di autorizzare il video-colloquio deve tenere conto del contesto epidemiologico e delle misure legislative emergenziali e prorogative vigenti al momento della richiesta; una proroga normativa può incidere sul giudizio anche dopo la cessazione formale dello stato di emergenza.
  • L'Amministrazione penitenziaria che nega il video-colloquio deve motivare adeguatamente l'impossibilità o la particolare difficoltà del colloquio in presenza; analogamente, il provvedimento che autorizza il video-colloquio deve indicare le cautele tecniche e di sicurezza adottate.
  • Le condizioni di sicurezza della comunicazione sono essenziali: uso di piattaforme 'certificate', svolgimento del colloquio da altro istituto vicino alla residenza dei familiari e misure atte a prevenire interferenze di terzi sono elementi che rendono legittimo il ricorso al video-colloquio anche per i 41-bis.
  • Il diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari è un principio da bilanciare con le esigenze di sicurezza; tuttavia, in assenza di concrete ragioni tecniche o di sicurezza contrarie, la sostituzione del colloquio visivo con un breve colloquio telefonico può costituire una lesione del diritto del detenuto.

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