Cassazione Penale, Sentenza n. 34611/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva ammesso il detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis al colloquio visivo tramite video-collegamento (Skype for Business) in sostituzione del colloquio mensile in presenza. Il Ministero deduceva insufficiente motivazione del provvedimento e sosteneva che l'ammissione al video-colloquio per i soggetti 41-bis fosse possibile solo in presenza di situazioni oggettive ed eccezionali che rendessero impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio in presenza, circostanze non adeguatamente accertate dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla luce della normativa emergenziale e della successiva proroga, nonché della giurisprudenza, il ricorso al video-colloquio è compatibile anche per i detenuti in regime 41-bis quando sussistano impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza. Considerato che la richiesta del detenuto è stata proposta nel periodo caratterizzato dall'emergenza pandemica da COVID-19 e tenuto conto delle disposizioni normative prorogative, il provvedimento impugnato è conforme a legge e alla consolidata elaborazione giurisprudenziale; pertanto il ricorso del Ministero è stato respinto.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Regime differenziato che impone specifiche cautele di sicurezza; la giurisprudenza ha ammesso che, in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà al colloquio in presenza, il detenuto in 41-bis possa usufruire del video-colloquio purché siano adottate misure di sicurezza idonee.
art. 221, comma 10, decreto-legge n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020
art. 221, co. 10, d.l. n. 34/2020, conv. in legge n. 77/2020
Ha previsto l'ammissibilità del video-colloquio in luogo del colloquio in presenza nell'ambito delle misure anti-COVID, individuando i video-colloqui come modalità legittima di svolgimento dei colloqui visivi in ambito penitenziario.
art. 16 legge n. 15/2022 (richiamata anche come proroga normativa)
art. 16 legge n. 15/2022 (proroga fino al 31.12.2022)
Ha prorogato l'applicazione della disciplina speciale sui video-colloqui fino al 31 dicembre 2022, consentendo di valutare le condizioni epidemiologiche anche oltre lo stato di emergenza, nei giudizi degli Uffici di sorveglianza.
Riferimenti giurisprudenziali
Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014 (Trigila); Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020 (Madonia); Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021 (Emanuello)
La Corte di cassazione ha riconosciuto che il detenuto in regime 41-bis può svolgere colloqui familiari a distanza nei casi di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuarli in presenza, a condizione che siano adottate misure idonee a garantire la sicurezza della comunicazione (es. piattaforme certificate, svolgimento da altro istituto).
Massime di principio
- Il video-colloquio può sostituire il colloquio in presenza anche per i detenuti sottoposti al regime 41-bis se sussistono impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; non è necessaria un'espressa esclusione normativa per estendere la misura ai 41-bis.
- La valutazione sulla possibilità di autorizzare il video-colloquio deve tenere conto del contesto epidemiologico e delle misure legislative emergenziali e prorogative vigenti al momento della richiesta; una proroga normativa può incidere sul giudizio anche dopo la cessazione formale dello stato di emergenza.
- L'Amministrazione penitenziaria che nega il video-colloquio deve motivare adeguatamente l'impossibilità o la particolare difficoltà del colloquio in presenza; analogamente, il provvedimento che autorizza il video-colloquio deve indicare le cautele tecniche e di sicurezza adottate.
- Le condizioni di sicurezza della comunicazione sono essenziali: uso di piattaforme 'certificate', svolgimento del colloquio da altro istituto vicino alla residenza dei familiari e misure atte a prevenire interferenze di terzi sono elementi che rendono legittimo il ricorso al video-colloquio anche per i 41-bis.
- Il diritto del detenuto al mantenimento dei legami familiari è un principio da bilanciare con le esigenze di sicurezza; tuttavia, in assenza di concrete ragioni tecniche o di sicurezza contrarie, la sostituzione del colloquio visivo con un breve colloquio telefonico può costituire una lesione del diritto del detenuto.
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